Il riconoscimento del diritto interrompe la prescrizione dell’azione ex art. 2932 c.c. anche per i diritti potestativi (Cass. civ. Sez. 2 n. 12160 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prescrizione del diritto all’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., può essere interrotta non solo dalla proposizione della domanda giudiziale, ma anche da un riconoscimento del diritto effettuato dalla parte contro cui il diritto stesso può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 2944 cod. civ.. Detto effetto interruttivo prescinde dalla natura, potestativa o creditoria, del diritto su cui incide. I comportamenti del promittente venditore che implicano il riconoscimento dei diritti nascenti dal preliminare in favore del promissario acquirente sono idonei a interrompere la prescrizione, sempre che il riconoscimento sia consapevole, inequivoco e manifestato in modo idoneo ad essere apprezzato come tale.
Il Fatto
Nel 2008, i promissari acquirenti di un immobile convenivano in giudizio il promittente venditore e i proprietari del suolo, chiedendo l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare stipulato nel 1993 o, in subordine, la risoluzione per inadempimento. Il Tribunale rigettava la domanda e dichiarava risolto il contratto. La Corte d’appello, riformando la sentenza, escludeva l’inadempimento del promittente venditore, ritenendolo falsus procurator ratificato dai proprietari, ma dichiarava comunque prescritto il diritto alla stipula del definitivo per l’inerzia dei promissari acquirenti.
Secondo il giudice del merito, trattandosi di un diritto potestativo a necessario esercizio giudiziale, solo la domanda giudiziale sarebbe stata idonea a interrompere la prescrizione. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione i promissari acquirenti e ricorso incidentale i proprietari del suolo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale, censurando l’errore compiuto dalla Corte distrettuale, la quale aveva applicato l’art. 2943 cod. civ. (interruzione per atto di costituzione in mora) laddove la fattispecie avrebbe dovuto essere valutata alla stregua dell’art. 2944 cod. civ. (interruzione per riconoscimento del diritto).
La Suprema Corte ha chiarito che la tesi del giudice d’appello si confuta da sé: prima di valutare la condotta del titolare del diritto, occorre verificare se il termine di prescrizione sia stato già interrotto dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale esso può essere fatto valere. Tale effetto interruttivo opera a prescindere dalla natura, potestativa o creditoria, del diritto su cui incide, non sussistendo alcun ostacolo di diritto positivo o dogmatico alla sua applicazione.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità che ha espressamente riconosciuto l’operatività dell’art. 2944 cod. civ. nel contesto del contratto preliminare, la Corte ha ricordato che i comportamenti del promittente venditore implicanti il riconoscimento dei diritti nascenti dal preliminare sono idonei a interrompere la prescrizione, purché il riconoscimento sia consapevole, inequivoco e manifestato in modo idoneo.
Proprio argomentando erroneamente, la Corte distrettuale si è preclusa l’esame delle circostanze di fatto addotte dai promissari acquirenti come idonee a integrare il riconoscimento del diritto — quali l’immissione nel possesso e la sottoscrizione di una scrittura privata — che dovranno ora essere valutate dal giudice del rinvio. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito e la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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