Inammissibile il ricorso per cassazione che cumuli censure eterogenee (Cass. civ. Sez. 3 n. 2014 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile laddove cumuli, in un unico motivo, censure eterogenee e logicamente incompatibili, come la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio di motivazione apparente o mancante e l’omesso esame di fatti decisivi. La commistione di tali doglianze elide l’ordine di priorità di delibazione e l’efficacia argomentativa di ciascuna censura, rimettendo indebitamente al giudice di legittimità la selezione dell’effettiva materia del contendere. La violazione o falsa applicazione delle regole sulle presunzioni è censurabile solo per difetto di sussunzione, non per la mera diversa interpretazione degli indizi, la cui gravità, precisione e concordanza è rimessa al giudice di merito. Il vizio di motivazione deve essere specificamente indicato, non potendosi configurare un obbligo del giudice di esaminare tutte le allegazioni delle parti. Inoltre, l’omesso esame di un fatto decisivo non è denunciabile in caso di doppia conforme in facto.
Il Fatto
La controversia trae origine da una locazione ad uso abitativo, ove il locatore aveva pattuito un canone inferiore a quello legale e ne rivendicava la differenza. Dopo una prima cassazione con rinvio, il giudice del rinvio aveva escluso l’errore del locatore nella ricognizione dei parametri, rigettando la domanda.
Riassunto il giudizio e subentrati gli eredi del locatore deceduto, la Corte d’appello di Perugia, in sede di ulteriore rinvio, ha accolto parzialmente la domanda degli eredi, condannando il conduttore al pagamento di una somma e compensando le spese dell’intero giudizio per la parziale reciproca soccombenza. Il conduttore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, rilevandone l’inammissibilità. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per la commistione di censure eterogenee e reciprocamente incompatibili (violazione di legge, vizio di motivazione e omesso esame), che non consentono di valutare autonomamente ciascuna doglianza. Inoltre, la censura relativa all’art. 2729 c.c. è stata giudicata inammissibile, poiché il ricorrente non aveva censurato il metodo di valutazione degli indizi, ma contrapposto una propria valutazione a quella del giudice di merito.
La Corte ha precisato che la scelta di ritenere elementi presuntivi non sufficienti è riservata al giudice del merito. Quanto alla pretesa valenza confessoria delle difese controparte e di un documento di conteggio, le doglianze sono state ricondotte alla ponderazione di elementi istruttori, insindacabile in sede di legittimità. Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è stato dichiarato inammissibile per mancata specificazione dei fatti e per l’operatività del limite della c.d. doppia conforme in facto, esteso anche al giudizio di rinvio.
Il secondo motivo, concernente il vizio di motivazione, è stato ritenuto inammissibile per la sua formulazione generica, non essendo stati indicati gli argomenti specifici da cui il vizio si sarebbe dovuto evincere. La Corte ha rammentato che il giudice non è tenuto a esaminare tutte le allegazioni delle parti e che il relativo onere è assolto con l’esposizione concisa delle ragioni della decisione, come chiarito dal precedente delle Sezioni Unite n. 8053/2014 in tema di motivazione apparente.
Il terzo motivo, relativo alla compensazione delle spese, è stato ritenuto infondato. La Corte ha precisato che la cassazione della sentenza n. 519/2018 aveva travolto, ai sensi dell’art. 336, primo comma, c.p.c., anche la relativa statuizione sulle spese, impedendo la formazione di un giudicato. La compensazione dell’intero giudizio risultava pertanto coerente con la parziale reciproca soccombenza. Il ricorso è stato conseguentemente respinto.
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Nota della Redazione
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