Sequestro preventivo finalizzato a confisca: obbligo di motivare il periculum in mora (Cass. pen. n. 31806/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. Resta fermo che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege. Solo una soluzione ermeneutica che vincoli il sequestro preventivo funzionale alla confisca a una motivazione anche sul periculum in mora garantisce coerenza con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, evitando un’indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti. È il parametro dell’esigenza anticipatoria della confisca a fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, adito ex art. 322-bis cod. proc. pen., ha rigettato l’appello proposto dall’indagata, in proprio e in qualità di socia accomandataria e legale rappresentante di una società, avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo. L’indagata ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, deducendo l’inutilizzabilità della relazione di consulenza tecnica e della successiva integrazione per essere stati depositati oltre il termine di durata delle indagini preliminari, nonché la violazione del principio di proporzionalità delle misure cautelari e la carenza di motivazione sul periculum in mora.
Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso; il difensore ha chiesto l’annullamento con o senza rinvio per carenza motivazionale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso proposto dall’indagata in proprio è inammissibile, non avendo ella dedotto alcunché a sostegno dell’interesse personale all’annullamento dell’ordinanza impugnata, e ha quindi esaminato il ricorso con riferimento alla società. Ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, rilevando che le censure sul mancato rispetto dei termini delle indagini preliminari sono manifestamente infondate: la durata del termine è stabilita normativamente sulla base dei reati iscritti dal pubblico ministero e nel caso concreto era quello di un anno, stante l’iscrizione per il delitto di cui all’art. 349 cod. pen. Il sequestro preventivo del 7 gennaio 2026, oggetto della richiesta di revoca, è stato eseguito in relazione a ipotesi di reato diverse da quelle che avevano determinato il precedente decreto di sequestro del 1° luglio 2024. La consulenza tecnica e la relazione integrativa, da cui sono stati tratti i nuovi elementi indiziari, hanno natura di notizia di reato, comportante nuove iscrizioni, e si fondano su un sopralluogo eseguito entro i termini delle indagini relative ai reati inizialmente ipotizzati. La Corte ha inoltre rilevato che il motivo non specifica se e quando sia stata eseguita l’iscrizione per i nuovi reati, risultando generico sul punto.
La Corte ha poi ritenuto fondati i rimanenti motivi nei termini precisati, con riferimento alle esigenze cautelari. Ha richiamato la sentenza delle Sezioni unite n. 36959 del 24/06/2021, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. Ha rilevato che il Tribunale, pur trattando il profilo del periculum in mora, non lo ha esaminato con specifico riferimento alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo, e che le argomentazioni utilizzate non sono chiaramente riferibili a tale esigenza. Ha quindi annullato l’ordinanza limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
La Corte ha precisato che il Tribunale in sede di rinvio, nel valutare il profilo del periculum in mora con piena libertà di esito, esaminerà anche la doglianza relativa all’inosservanza del principio di proporzionalità con riferimento al piano ristorante, non avendo il Tribunale dato risposta alle articolate deduzioni della difesa basate anche su una consulenza tecnica. All’inammissibilità del ricorso in proprio è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 240 c.p. – Confisca
- Art. 349 c.p. – Violazione di sigilli
- Art. 321 c.p.p. – Oggetto del sequestro preventivo
- Art. 322-bis c.p.p. – Appello
- Art. 324 c.p.p. – Procedimento di riesame