Custode giudiziale che accede al bene sequestrato e commercia la merce (Cass. pen. Sez. VII n. 1125 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di violazione dei sigilli ex art. 349 cod. pen. la condotta del custode giudiziale che, nominato tale su un terreno sottoposto a sequestro penale, acceda reiteratamente al bene e ne manipoli e commercializzi la merce, non essendo sufficiente a escludere l’illecito il mero fine di bonifica quando i relativi lavori non risultino portati a compimento e gli accessi non siano avvenuti sotto il controllo della polizia giudiziaria. La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. è esclusa dalla non occasionalità della condotta e dalla condizione di recidivo reiterato degli imputati. È inammissibile, in sede di legittimità, il ricorso che contrapponga ai giudizi di merito una rivalutazione alternativa delle risultanze probatorie.
Il Fatto
Due imputati, titolari di un’azienda di autodemolizioni insistente su un terreno sottoposto a sequestro penale nel settembre 2015 ed entrambi nominati custodi giudiziali, furono sorpresi nel marzo 2019 mentre manipolavano e commerciavano la merce presente nel lotto, accedendovi reiteratamente nonostante il vincolo reale apposto. Il Tribunale di Lecce li aveva ritenuti colpevoli del reato ex art. 110 e 349 cod. pen.; la Corte di appello di Lecce, con sentenza del 16 ottobre 2023, in parziale riforma e previo riconoscimento delle attenuanti generiche, aveva rideterminato la pena in un anno di reclusione ed euro 200 di multa ciascuno. Avverso tale pronuncia i condannati hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la conferma del giudizio di colpevolezza. La Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, perché volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie a fronte dell’adeguata ricostruzione dei giudici di merito. Questi ultimi hanno valorizzato gli accertamenti di polizia giudiziaria, dai quali è emerso che gli imputati, in qualità di custodi, accedevano al sito in spregio del vincolo reale per manipolare e commercializzare la merce.
Il Collegio ha respinto l’argomento difensivo fondato sui lavori di bonifica. L’accesso al sito era stato consentito nel 2016 per finalità di bonifica, ma i lavori non risultano portati a definitivo compimento. Era inoltre previsto che gli accessi avvenissero solo sotto il controllo della polizia giudiziaria e che la bonifica si svolgesse previo conferimento in discarica autorizzata: requisiti non dimostrati nel caso concreto. La motivazione impugnata è dunque sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa ha contrapposto differenti apprezzamenti di merito, non consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 2020).
Il secondo motivo contestava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Anch’esso è stato dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha escluso profili di travisamento delle prove o vizi logici della motivazione che, in senso ostativo all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., ha rimarcato in maniera non irragionevole il prosieguo dell’attività non consentita da parte degli imputati, entrambi recidivi reiterati, indice della non occasionalità della condotta illecita.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. Alla declaratoria consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere a carico dei ricorrenti del pagamento delle spese del procedimento e del versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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