Notifica appello via PEC e improcedibilità per omesso deposito telematico (Cass. civ. Sez. I n. 22821 del 07.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di notificazione dell’atto di appello a mezzo PEC, l’omesso deposito degli originali o dei duplicati telematici dell’atto di impugnazione e della relativa notificazione non determina l’improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348, primo comma, cod. proc. civ., ma integra una nullità per vizio di forma, sanabile con il raggiungimento dello scopo dell’atto. Il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell’originale dell’atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità. Deve pertanto privilegiarsi il principio di strumentalità delle forme processuali, senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito agli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all’effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito.

Il Fatto

Con decreto ingiuntivo il Tribunale di Torre Annunziata ordinava a una azienda sanitaria locale di pagare a una società di diagnostica la somma di euro 993.060,72, oltre interessi e spese, a titolo di prestazioni di specialistica ambulatoriale effettuate negli anni 2017-2018. L’azienda sanitaria proponeva opposizione e il Tribunale accoglieva l’istanza, revocando l’ingiunzione e condannando la società al pagamento delle spese di lite.

La società proponeva appello. La Corte d’Appello di Napoli dichiarava improcedibile il gravame e compensava integralmente le spese del grado: l’appellante, costituitasi telematicamente, aveva depositato solo la relata di notifica e le ricevute di avvenuta consegna in formato pdf, senza fornire, entro la prima udienza, la prova della notificazione telematica dell’atto di appello. Di qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 156, 325, 326 e 327 cod. proc. civ., dell’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n. 53/1994 e dell’art. 16-bis, comma 9-ter, d.l. n. 179/2012, oltre alla violazione dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 165 cod. proc. civ. Sostiene che, in caso di notificazione a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l’avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, e che la violazione delle forme digitali non integra una causa di inesistenza della notifica, ma una semplice nullità, che ammette sanatoria; la parte appellata, del resto, non aveva disconosciuto la conformità della copia.

La Corte ritiene il motivo fondato. Dirimente è il richiamo all’elaborazione di legittimità sul punto: in caso di notificazione dell’appello a mezzo PEC, l’omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell’atto di impugnazione e della relativa notificazione non determina l’improcedibilità dell’appello, perché il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell’originale, è in grado di verificare direttamente la conformità (Cass. ord. n. 6583/2024 e Cass. ord. n. 27677/2024). L’atto di appello notificato telematicamente non è improcedibile quando l’appellante si costituisca tempestivamente depositando copia analogica dei documenti attestanti l’avvenuta notificazione, corredati di attestazione di conformità: non esiste un obbligo di produrre la notifica in modalità telematica (Cass. ord. n. 17711/2023).

La Corte d’Appello aveva assunto che le ricevute in formato analogico non fossero univocamente riferibili all’atto di appello, ma la stessa Corte aveva dato atto che l’appellata, costituendosi, aveva depositato l’atto di appello in formato pdf con, in calce, la relata di notificazione e l’invio telematico alla PEC dell’ufficio affari legali dell’ente. Tale deposito costituisce indice univoco del fatto che l’appellata aveva riscontrato la riferibilità delle ricevute alla citazione in appello.

Infine, la tempestiva costituzione dell’appellante con deposito di copia cartacea dell’atto notificato a mezzo PEC, anziché mediante deposito telematico dell’originale, non determina l’improcedibilità del gravame, ma una nullità per vizio di forma, sanabile con il raggiungimento dello scopo, non avendo la controparte eccepito alcunché (Cass. n. 333601/2022). Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla stessa Corte d’Appello in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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