Deroga del Commissario Giubileo e limiti del codice dei beni culturali (Cons. Stato n. 953 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Commissario straordinario del Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, nell’esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, può provvedere con ordinanza in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Il limite posto dall’art. 13, comma 2, del d.l. n. 50/2022 a salvaguardia delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio va interpretato in senso letterale e restrittivo: esso opera solo per le previsioni aventi portata direttamente vincolistica riconducibili alla legge, non per le ulteriori prescrizioni dei piani paesaggistici regionali. Restano fermi i soli vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Il potere di deroga si estende pertanto anche alle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico e agli atti regionali che hanno istituito il vincolo.
Il Fatto
Due associazioni ambientaliste e alcuni cittadini hanno impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui il Commissario straordinario per il Giubileo 2025 ha approvato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per un impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata, destinato alla produzione di biometano liquido e ammendante compostato misto, da localizzare in località Casal Selce.
I ricorrenti lamentavano la violazione del vincolo paesaggistico gravante sull’area, l’omessa valutazione delle distanze da luoghi sensibili, il mancato rispetto della disciplina Seveso III e il carattere asincrono della conferenza di servizi. Il TAR ha respinto i ricorsi riuniti; la sentenza è stata appellata con due distinti atti, poi riuniti in sede di appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro dei poteri commissariali. L’art. 1, comma 421, della legge n. 234/2021 e l’art. 13 del d.l. n. 50/2022, convertito dalla legge n. 91/2022, attribuiscono al Commissario le competenze regionali in materia di rifiuti, con facoltà di provvedere mediante ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, salvo il rispetto del codice antimafia, delle disposizioni del codice dei beni culturali e dei vincoli eurounitari.
Su questa base la Corte affronta il nodo centrale: se il richiamo al codice dei beni culturali copra anche le prescrizioni del PTPR Lazio del 2021 e la delibera regionale che ha istituito il vincolo. Gli appellanti stessi ammettono che il divieto di nuovi impianti non è contenuto nella norma primaria, ma nelle norme tecniche di attuazione del piano. Il Collegio richiama la propria precedente pronuncia (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1349 del 2024) e afferma che il limite va letto secondo il criterio letterale dell’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile: la salvezza riguarda le sole disposizioni del codice con portata direttamente vincolistica, non le prescrizioni dei piani paesaggistici non riconducibili al sistema del codice. Diversamente, il potere di deroga resterebbe sostanzialmente svuotato.
Il Collegio precisa poi che la relazione paesaggistica è stata comunque predisposta e che la Regione Lazio, nell’ambito della conferenza di servizi, ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 146, comma 7, del d.lgs. n. 42/2004, senza rilievi ostativi della Soprintendenza. Le censure sulla localizzazione si scontrano inoltre con il rilievo che esse andavano rivolte contro la determinazione regionale che ha rilasciato il PAUR nel 2020.
Quanto alla direttiva Seveso III, le doglianze sono dichiarate inammissibili perché introdotte solo con motivi aggiunti tardivi e, nel merito, infondate: il parere tecnico istruttorio esclude il superamento delle soglie. Il richiamo al principio di precauzione è giudicato generico, i rischi solo ipotetici. Le questioni pregiudiziali sollevate sono dichiarate in parte inammissibili e in parte infondate, per difetto di contrasto con norme interne e per l’operare del principio tempus regit actum. Gli appelli sono respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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