Progetto individuale disabile: ISEE sociosanitario ristretto e divieto di compartecipazione (Cons. Stato n. 4571 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 configura l’ISEE quale strumento unificato di valutazione della situazione economica, con valore di livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m), Cost., e parametro esclusivo e vincolante della capacità contributiva, non integrabile da criteri ulteriori. Per le prestazioni sociosanitarie rivolte a soggetto maggiorenne con disabilità rileva il solo ISEE sociosanitario ristretto, riferito al beneficiario, al coniuge e ai figli: i genitori, anche se conviventi, restano estranei al computo. Gli obblighi alimentari degli artt. 433 e 438 c.c. non costituiscono criterio di determinazione della compartecipazione, né l’ente può sostituirsi al titolare del diritto. I trattamenti assistenziali sono esclusi dal computo e non possono essere valorizzati nemmeno indirettamente: imporre una quota a chi ha ISEE nullo costringe l’utente ad attingere alle provvidenze, in violazione dell’art. 53 Cost.
Il Fatto
Il ricorrente, amministratore di sostegno di un soggetto affetto da disabilità gravissima, chiedeva al Comune la predisposizione del progetto individuale ex art. 14 della legge n. 328/2000. All’esito della valutazione multidimensionale veniva redatto, il 6 luglio 2022, un progetto comprensivo degli interventi sanitari e sociali e della ripartizione degli oneri.
Il successivo documento del 29 agosto 2023 riduceva gli interventi e trasferiva sulla famiglia una quota di compartecipazione economica. Il TAR Calabria, con ordinanza cautelare, imponeva il riesame della componente economica; il Comune adottava quindi la nota del 23 febbraio 2024, che fissava il contributo pubblico in euro 20.500,00 e manteneva una quota a carico dell’utente e dei familiari. Il TAR respingeva i motivi aggiunti e la domanda risarcitoria, ritenendo legittimo il riferimento all’ISEE familiare e alla posizione dei soggetti obbligati agli alimenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce dapprima il progetto vigente mediante lettura integrata del documento del 2022 e della rimodulazione del 2024, qualificando quest’ultima come atto non autonomo ma accessorio e integrativo sotto il profilo economico. Conferma quindi la declaratoria di improcedibilità del ricorso principale, superato il progetto intermedio del 2023.
Nel merito, il Consiglio di Stato richiama la propria giurisprudenza (Sez. III n. 7850 del 2020) e afferma che l’ISEE è parametro esclusivo. Poiché l’ISEE sociosanitario del beneficiario è pari a zero, difetta qualsiasi capacità contributiva e ogni forma di compartecipazione è illegittima. La richiesta di contribuzione determina, in via indiretta, la valorizzazione di emolumenti assistenziali che il sistema esclude da ogni conteggio.
Discende l’illegittimità del riferimento all’ISEE familiare: l’art. 6 del d.P.C.M. n. 159/2013 impone, per le prestazioni sociosanitarie ai maggiorenni, il nucleo ristretto, con esclusione dei genitori anche conviventi (Sez. IV n. 838 del 2016; Sez. III n. 6708 del 2018; Sez. III n. 1505 del 2020). Parimenti irrilevanti sono gli obblighi alimentari: l’art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 130/2000 chiarisce che la disciplina dell’ISEE non incide sulla regolamentazione civilistica né consente agli enti di attivare tali obblighi. Il sistema ISEE è chiuso e non tollera criteri integrativi.
Quanto ai trattamenti assistenziali, la Corte ne ribadisce la natura compensativa e la non computabilità, anche indiretta, richiamando Sez. III n. 6371 del 2018 e Sez. III n. 1458 del 2019. Accoglie inoltre il motivo sullo scomputo del contributo caregiver: la discrasia temporale tra somme già erogate in annualità prive di sostegno domiciliare e il loro impiego per finanziare interventi futuri lede il legittimo affidamento.
Respinge invece il motivo sull’incompletezza del progetto, valutato in dimensione unitaria, e la domanda risarcitoria: difettano prova del danno e del nesso causale, non essendo configurabile un danno in re ipsa (Cass. civ. Sez. III n. 25474 del 2025). L’atto del 23 febbraio 2024 è annullato in parte qua, con riedizione del potere nel rispetto dei principi enunciati.
Nota della Redazione
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