Revisione prezzi e divieto di modifica unilaterale della clausola contrattuale (TAR Emilia-Romagna n. 918 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti pubblici di servizi e forniture ad esecuzione continuata, la clausola di revisione prezzi inserita nella lex specialis vincola le parti e non può essere sostituita unilateralmente dalla stazione appaltante o dalla centrale di committenza. L’art. 115 del D.lgs. n. 163/2006 impone la previsione di una clausola revisionale, ma non attribuisce alcun potere autoritativo di modificarne gli indici nel corso del rapporto. La previsione contrattuale che demanda il calcolo del valore “in contraddittorio” tra le parti non legittima la sostituzione unilaterale dell’indice, imponendo invece un reale coinvolgimento del contraente nell’elaborazione della diversa formula. Ove la modifica incida sugli indici pattuiti, essa richiede il consenso delle parti, ovvero il procedimento di riequilibrio previsto per i soggetti aggregatori dall’art. 1, comma 511, legge n. 208/2015.

Il Fatto

La ricorrente, affidataria di un multiservizio di manutenzione degli immobili in uso alle aziende sanitarie regionali, agiva per l’annullamento della determinazione con cui la centrale di committenza aveva concluso il procedimento di modifica della clausola di revisione del corrispettito relativo alla componente energia. La modifica sostituiva l’indice PFOR,t con il diverso indice PSVDA, mutando anche la base di calcolo dell’aggiornamento.

La società impugnava altresì la nota con cui la centrale aveva rappresentato l’immediata efficacia unilaterale della determinazione sul contratto e le note dell’azienda sanitaria che, sulla scorta di essa, chiedeva l’emissione di note di credito per l’anno 2023. La centrale si costituiva sostenendo la sussistenza di un proprio ius variandi di fonte contrattuale e normativa; l’azienda sanitaria non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa che la revisione prezzi opera solo se disciplinata nei documenti di gara, all’esito di un’istruttoria riservata alla stazione appaltante, e che essa costituisce un rimedio temperato di riequilibrio del sinallagma, senza rideterminazione del prezzo originario. L’art. 115 del D.lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis, obbliga a prevedere una clausola revisionale ancorata a indici parametrici, ma non impone che essa rifletta i costi effettivamente sostenuti dall’appaltatore, dovendosi preservare il rischio d’impresa.

Quanto alla singola fattispecie, il Tribunale rileva che al contratto sorto con l’ordinativo di fornitura si applica la regola dell’art. 1372 c.c., richiamata dall’art. 1, comma 1-bis, legge n. 241/1990, essendo pacifica la natura privatistica dell’appalto pubblico. Anche ammesso che la centrale potesse intervenire sul contratto, nel farlo doveva attenersi a tale regola, non potendo peraltro disapplicare la lex specialis che aveva costituito il presupposto della partecipazione dell’operatore.

Le disposizioni invocate dalla resistente non attribuiscono il potere contestato: l’art. 4, comma 9, della convenzione riguarda l’oggetto e non i corrispettivi, regolati dal successivo art. 13. Neppure la previsione che demanda il calcolo “in contraddittorio” consente la sostituzione unilaterale dell’indice, poiché essa esige un reale coinvolgimento del contraente nell’elaborazione della diversa formula: il contraddittorio non risulta idoneamente esperito, essendosi tradotto in un mero invito a presentare osservazioni su una formula già definita.

Il Collegio esclude che soccorrano l’art. 311 d.P.R. n. 207/2010 e l’art. 1661 c.c., riferiti alle varianti sull’oggetto e non al corrispettivo, e ritiene improprio il richiamo all’art. 106, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 50/2016, non applicabile ratione temporis. La lettura è confermata dal diritto eurounitario, che limita le modifiche contrattuali sostanziali per evitarne gli effetti elusivi della gara.

Infine, per i contratti dei soggetti aggregatori, l’art. 1, comma 511, legge n. 208/2015 appresta un meccanismo fondato sul confronto tra le parti e sul coinvolgimento dell’autorità indipendente, che la resistente avrebbe dovuto attivare. In alternativa, l’amministrazione poteva rivolgersi al giudice ordinario per la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto accolti, con annullamento degli atti impugnati e compensazione delle spese per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

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