Inammissibile il ricorso manifestamente infondato: non si rileva la prescrizione (Cass. pen. Sez. VII n. 39912 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione. Ne consegue che il giudice di legittimità non può rilevare né dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., quand’anche la prescrizione del reato sia maturata successivamente alla sentenza impugnata. La regola processuale opera in via preliminare e assorbente rispetto a ogni valutazione sul merito della pretesa punitiva.
Il Fatto
Il ricorrente impugna dinanzi alla Corte di cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Chiede pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato.
La contravvenzione contestata è stata accertata in data 01.12.2019; la sentenza di appello è stata emessa il 22.05.2025. Il motivo di doglianza si incentra sulla ritenuta maturazione del termine prescrizionale già prima della pronuncia di secondo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il percorso argomentativo muove da una verifica del regime applicabile ratione temporis: il reato è stato commesso in epoca ricadente sotto le previsioni della c.d. Riforma Orlando, applicabile ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore (3 agosto 2017) e fino al 31 dicembre 2019, data oltre la quale la disciplina è stata innovata dalla legge 27 settembre 2021, n. 134.
Il Collegio richiama il meccanismo di sospensione introdotto dalla Riforma: un primo periodo decorrente dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo; un ulteriore periodo, sempre non superiore a un anno e sei mesi, dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva.
Sul punto la Corte si conforma a Sez. U., n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti. Applicando tale computo, e dovendosi considerare dopo la sentenza del 3.11.2021 un periodo di un anno e sei mesi di sospensione a far tempo dal termine per il deposito della sentenza, il termine prescrizionale sarebbe maturato solo a giugno 2026: la doglianza difensiva risulta dunque priva di fondamento.
La Corte aggiunge un secondo e autonomo argomento: nemmeno sarebbe stata prospettabile in questa sede la questione di un’eventuale declaratoria di prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito che l’inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi preclude il rilevamento delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., richiamando Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci; Sez. U, n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli; Sez. U, n. 23428 del 2/03/2005, Bracale; Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, quest’ultima relativa a un caso in cui la prescrizione era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. alla condanna alle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo.
Nota della Redazione
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