Reato continuato in executivis: obbligo di scorporo e motivazione degli aumenti (Cass. pen. Sez. I n. 23776 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione, chiamato a rideterminare la pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali abbia già unificato più violazioni ai sensi dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti e individuare quello più grave. Solo su questa base, e sulla pena determinata dal giudice della cognizione per tale violazione, opera gli autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già unificati con il reato posto a base del nuovo computo. Nell’esercizio del potere discrezionale regolato dagli artt. 132 e 133 cod. pen. è tenuto a motivare sia l’individuazione della pena-base sia l’entità dei singoli aumenti ex art. 81, secondo comma, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito. Non basta il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base. L’omessa indicazione della violazione più grave e l’assenza di motivazione sugli aumenti rendono il provvedimento viziato e impongono l’annullamento con rinvio.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione aveva unificato sotto il vincolo della continuazione due distinti gruppi di violazioni dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, oggetto di plurime sentenze di condanna. Per il primo gruppo aveva rideterminato la pena unica complessiva ex art. 81, secondo comma, cod. pen. in un anno e otto mesi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa; per il secondo in due anni di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.
Il condannato ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo l’omessa motivazione sulla determinazione della pena-base e sugli aumenti applicati ai reati satellite. La difesa lamenta che il provvedimento non rende individuabile la pena correlata a ciascun reato satellite, con pregiudizio per l’applicazione degli istituti della fase esecutiva e per l’accesso ai benefici penitenziari.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte muove da un approdo pacifico della giurisprudenza di legittimità, richiamando da ultimo Sez. I n. 17948 del 31.01.2024 e, in precedenza, Sez. I n. 21424 del 19.03.2019, Sez. V n. 8436 del 27.09.2013, Sez. I n. 38244 del 13.10.2010 e Sez. I n. 49748 del 15.12.2009.
Il giudice dell’esecuzione deve compiere una sequenza logica vincolata: scorporare tutte le violazioni riunite in continuazione, individuare quella più grave e, sulla pena già determinata dal giudice della cognizione per quest’ultima, applicare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli che erano stati unificati con il reato posto a base del nuovo computo.
L’ordinanza impugnata non ha effettuato lo scorporo. Si è limitata a indicare, per i due gruppi, le due distinte pene finali, omettendo ogni motivazione sui criteri seguiti per commisurare gli aumenti alle violazioni satellite e per quantificare la pena della violazione più grave, che non è stata nemmeno indicata.
La Corte richiama il principio secondo cui, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice — titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri degli artt. 132 e 133 cod. pen. — è tenuto a motivare non solo l’individuazione della pena-base, ma anche l’entità dei singoli aumenti per i reati satellite ex art. 81, secondo comma, cod. pen., così da consentire un controllo effettivo del percorso seguito. Non è sufficiente il rispetto del limite legale del triplo della pena-base. Il principio è recepito da Sez. Un. n. 47127 del 24.06.2021.
Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio al giudice dell’esecuzione, in diversa composizione ai sensi di Corte cost. n. 183 del 2013, perché proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei principi richiamati.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena