Concordato in appello, il diniego non è ricorribile per cassazione (Cass. pen. Sez. I n. 28235 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui la Corte di appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio ha natura ordinatoria e non è suscettibile di ricorso per cassazione, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. Il concordato in appello, reintrodotto dall’art. 1, comma 56, legge n. 103/2017, persegue una finalità deflattiva ma non ha natura premiale, diversamente dall’applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., e non vincola il giudice, chiamato a verificare i presupposti degli istituti coinvolti e la congruità della pena. Ne consegue che il diniego non richiede specifica motivazione e non è censurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Due imputati erano stati condannati dal G.I.P. del Tribunale di Avellino, per il reato di tentato omicidio aggravato e per la detenzione e il porto abusivo di arma, alla pena, rispettivamente, di anni otto e mesi dieci e di anni sette e mesi quattro di reclusione, con il riconoscimento della recidiva per uno di essi. La Corte di appello di Napoli aveva confermato la decisione.
Nel giudizio di secondo grado la difesa aveva presentato richiesta di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di gravame. La richiesta, pur sostenuta dal parere favorevole della Procura generale, era stata respinta dai giudici di merito in ragione della gravità del fatto e della non meritevolezza. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi sostanzialmente sovrapponibili.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta anzitutto il motivo comune sul rigetto della proposta ex art. 599-bis cod. proc. pen. La difesa sosteneva che il diniego, fondato su un giudizio di non meritevolezza e di gravità del reato, avesse tradito la funzione premiale e deflattiva dell’istituto. La Corte richiama il principio per cui la decisione reiettiva della Corte di appello non necessita di alcuna specifica motivazione, essendo sufficiente l’ordine di prosecuzione del dibattimento (Sez. IV n. 16195 del 22.01.2019).
Al giudice non è imposta alcuna forma di vincolo dall’accordo intervenuto tra le parti sulla pena: egli è sempre tenuto a esercitare il controllo sui presupposti degli istituti coinvolti e sulla congruità della pena (Sez. I n. 31247 del 21.05.2019). La Corte aggiunge che una decisione che abbia respinto la richiesta di pena concordata non può costituire motivo specifico di ricorso per cassazione, in forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (Sez. I n. 41553 del 13.06.2023).
Il riferimento decisivo è alle Sezioni Unite n. 2647 del 10.07.2025, dep. 2026, secondo cui il provvedimento con cui la Corte di appello, non accogliendo il concordato sui motivi, dispone la prosecuzione del giudizio ha natura ordinatoria e non è ricorribile per cassazione. Il massimo consesso ha precisato che l’istituto ha finalità deflattiva ma non natura premiale, con la conseguenza che il diniego determina la semplice riespansione delle prerogative difensive. La doglianza è pertanto inammissibile.
Quanto al secondo motivo del ricorrente che aveva invocato la legittima difesa, la Corte lo ritiene di natura marcatamente fattuale: si risolve nell’auspicio di una ricostruzione alternativa della vicenda, fuori dal perimetro del sindacato di legittimità, non essendo consentita una “mirata rilettura” degli elementi di fatto (tra le altre, Sez. VI n. 5465 del 04.11.2020, dep. 2021). La proporzionalità della reazione è del tutto carente, essendo stati esplosi colpi di arma da fuoco verso un avversario disarmato.
Infine, il diniego di rinnovazione istruttoria, relativo all’acquisizione della cartella clinica, è esaminato sul piano dell’art. 603, comma 2, cod. proc. pen.: l’obbligatorietà dell’acquisizione presuppone che la prova sia divenuta utilizzabile dopo il giudizio di primo grado. La doglianza, però, resta una semplice affermazione indimostrata, non essendo stato allegato il momento di acquisizione della disponibilità del documento. Anche il motivo sul trattamento sanzionatorio è inammissibile, risolvendosi in critiche di merito sulla dosimetria, insuscettibili di seguito in legittimità. Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 599-bis c.p.p. – Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello
- Art. 603 c.p.p. – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale