Recesso dal finanziamento e obbligo di restituzione della somma erogata (ABF Collegio di Bologna n. 1996 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il recesso dal contratto di finanziamento non esonera il finanziato dall’obbligo di restituzione della somma erogata: l’art. 125 ter, secondo comma, TUB, e la corrispondente clausola contrattuale, pongono a carico del consumatore la restituzione del capitale. L’impossibilità di fatto di adempiere, derivante dal blocco del conto corrente conseguente a pignoramento presso terzi, non costituisce scusante, poiché la difficoltà di procurarsi altrove denaro non esime dalla restituzione di una cosa fungibile. Quanto all’ammissibilità, la domanda genericamente formulata può essere riqualificata dal Collegio come accertamento dell’illegittimità della condotta dell’intermediario, in funzione dell’assenza di assistenza tecnica del ricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente ha stipulato con l’intermediario un contratto di finanziamento per € 20.000, che ha poi annullato pochi giorni dopo. Contestualmente alla stipula aveva sottoscritto due polizze assicurative, chiedendo alla disdetta la restituzione dei ratei di premio non goduti, ottenuta dall’intermediario.

Dopo pochi giorni il conto corrente del ricorrente è stato colpito da un pignoramento presso terzi, con blocco della somma erogata in base al finanziamento. L’intermediario ha reso dichiarazione positiva per un saldo di € 20.212,44 e, a seguito di ordinanza di assegnazione, ha trasferito l’importo al creditore procedente. Il finanziamento non è stato restituito. Esperito senza esito il reclamo, il ricorrente si è rivolto all’Arbitro.

La motivazione del Collegio

L’intermediario ha eccepito in via pregiudiziale la mancanza di rituale reclamo, l’inammissibilità per carattere consulenziale della domanda e l’incompetenza ratione materiae su questioni esecutive. Il Collegio ha superato la prima eccezione rilevando che la stessa banca ha riconosciuto come valido, a fini di reclamo, il precedente ricorso depositato e poi rinunciato.

Sul carattere consulenziale, il Collegio richiama l’orientamento dei Collegi territoriali (Coll. Roma, dec. 4136/2025; Coll. Roma, dec. 3909/2025), che distingue tra domanda assolutamente generica e indeterminata — inammissibile — e domanda circostanziata ma carente sul piano probatorio, che impone il rigetto nel merito o un’integrazione istruttoria. Nel caso concreto il ricorso è risultato sufficientemente determinato nel petitum, sia pure attraverso una riqualificazione della domanda.

Il Collegio ha quindi ritenuto di poter interpretare estensivamente i propri poteri di riqualificazione, anche in considerazione della funzione sociale dell’Arbitro, che non presuppone conoscenze tecnico-giuridiche. Ha richiamato in proposito Coll. Roma, dec. 7741/2020 e Coll. Bologna, dec. 13375/2021, recepiti da Coll. Bologna, dec. 4864/2023, secondo cui le domande di condanna a un facere specifico possono essere riqualificate come domande di accertamento dell’illegittimità della condotta dell’intermediario.

Nel merito il ricorso è stato però rigettato. Anche ammesso che il recesso sia stato esercitato tempestivamente, il ricorrente sarebbe stato comunque tenuto alla restituzione della somma, come previsto dall’art. 7 del contratto e dall’art. 125 ter, secondo comma, TUB (cfr. Coll. Milano, dec. 14434/2022). Il blocco del conto per pignoramento non vale come scusante: è onere del finanziato restituire la somma nei termini, e la difficoltà di reperirla altrove non giustifica l’inadempimento di un’obbligazione avente a oggetto denaro, cosa fungibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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