Reddito di cittadinanza, vincite da gioco omesse e recidiva nel ricorso (Cass. pen. Sez. VII n. 40014 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di cui all’art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l’omessa indicazione, nell’autodichiarazione funzionale al riconoscimento del reddito di cittadinanza, delle somme derivanti da vincite di gioco che, in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, concorrono, ex art. 2, comma 6, d.l. cit., alla determinazione del reddito del nucleo familiare. Il dolo è integrato dall’errore di diritto sulla legge extrapenale che sostiene la fattispecie. In tema di recidiva, non è richiesta una preliminare dichiarazione nel giudizio di merito e la motivazione può essere succinta, purché congrua e non specificamente censurata.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e poi in appello, per il reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza, per avere omesso di indicare nella autodichiarazione redditi derivanti da vincite da gioco, per una somma di € 46.418,06. La Corte Appello di Palermo, con sentenza del 06/02/2025, ha confermato la dichiarazione di responsabilità.

Avverso la sentenza di appello il condannato propone ricorso per cassazione, articolando tre motivi: la correttezza della motivazione sulla sussistenza del reato di cui al comma 1; la correttezza della motivazione sull’elemento soggettivo in relazione al comma 2; l’applicazione della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., in assenza di motivazione sulla maggiore pericolosità.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 l’omessa indicazione, nell’autodichiarazione finalizzata al beneficio, delle somme derivanti da vincite di gioco che, in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, concorrono ex art. 2, comma 6, d.l. cit. alla determinazione del reddito del nucleo familiare (Sez. III n. 27994 dell’11/07/2025, Rv. 288378-01).

Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato. La prospettazione difensiva si fonda sull’assunto che l’imputato non sapesse di dovere dichiarare tali redditi; i giudici di merito hanno argomentato la sussistenza del dolo in ragione dell’errore di diritto sulla legge extrapenale che integra la fattispecie penale.

Il terzo motivo è inammissibile per due ordini di ragioni. In appello era stato devoluto un profilo diverso, di riqualificazione della recidiva ai sensi dell’art. 99 cod. pen., in ragione dell’assenza di una dichiarazione di recidiva; interpretazione contraria all’orientamento delle Sezioni Unite n. 32318 del 2023, secondo cui non è richiesta una preliminare dichiarazione di recidiva. Il motivo è inoltre manifestamente infondato là dove non si confronta con il dato che il ricorrente vanta tre precedenti penali e che il nuovo reato è indicativo di maggiore pericolosità: la motivazione, pur succinta, è congrua e non specificamente censurata.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *