Retrocessione parziale tra prescrizione del diritto e usucapione breve (TAR Lazio n. 314 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di retrocessione parziale dei beni acquisiti per la realizzazione di opere pubbliche, il diritto dell’espropriato o del cedente sorge solo a seguito di una determinazione amministrativa che accerti l’inservibilità della porzione all’opera, con la conseguenza che la posizione soggettiva assume i caratteri dell’interesse legittimo e la giurisdizione spetta al giudice amministrativo. Ai fini del computo del termine prescrizionale decennale, il dies a quo coincide con la scadenza del termine fissato per l’esecuzione dei lavori, dovendosi escludere che la dichiarazione di pubblica utilità possa conservare vigenza per un arco temporale irragionevole. L’acquirente che possiede un titolo idoneo al trasferimento, debitamente trascritto, e versi in buona fede matura l’usucapione breve ai sensi dell’art. 1159 c.c., con conseguente infondatezza della domanda restitutoria.

Il Fatto

I ricorrenti, eredi del titolare di alcuni terreni siti nel territorio comunale, agiscono per ottenere la retrocessione parziale di diverse particelle cedute volontariamente alla fine degli anni Settanta per la realizzazione di opere di interesse pubblico: un parco, un centro sociale, un asilo e una scuola media. Assumono che talune aree non siano state integralmente utilizzate e che l’approvazione del nuovo strumento urbanistico nel 2011 abbia implicitamente manifestato la volontà dell’ente di abbandonare le destinazioni originarie.

Il Comune, con provvedimento espresso adottato in ottemperanza a una precedente pronuncia del giudice amministrativo, respinge l’istanza. I ricorrenti impugnano quel diniego e propongono un secondo ricorso per le residue particelle, alcune delle quali nel frattempo alienate a una società, a un ente religioso e a un privato. Propongono altresì motivi aggiunti per la nullità o l’annullamento degli atti di cessione e delle concessioni edilizie, chiedendo in subordine il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i due giudizi per connessione oggettiva e parziale coincidenza soggettiva delle parti. Passa poi all’esame dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’ente, che viene respinta: la fattispecie integra un’ipotesi di retrocessione parziale, poiché i ricorrenti lamentano un utilizzo difforme delle aree e invocano un’implicita dichiarazione di inservibilità. La posizione soggettiva è dunque di interesse legittimo, con giurisdizione del giudice adito.

È invece infondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, avendo i ricorrenti documentato la qualità di eredi. Risulta fondata, invece, l’eccezione di prescrizione del diritto alla retrocessione. Richiamando l’insegnamento della Corte di cassazione n. 15859/2013, il Tribunale ribadisce che il dies a quo decorre dalla scadenza del termine per l’esecuzione dei lavori fissato nella dichiarazione di pubblica utilità, non essendo sostenibile che questa conservi vigenza per quasi trent’anni.

La prima istanza risale al dicembre 2017, mentre la dichiarazione di pubblica utilità è coeva alla cessione del 1978. Per le ulteriori particelle, oggetto del secondo giudizio, sarebbe necessario ipotizzarne la vigenza fino al 2011, evenienza giudicata non ragionevolmente accettabile. Nemmeno l’approvazione del nuovo strumento urbanistico giova ai ricorrenti, essendo comunque intervenuta oltre il termine prescrizionale. Il Tribunale riconosce quindi l’intervenuta prescrizione decennale.

Il Collegio rileva inoltre la fondatezza dell’eccezione di usucapione breve decennale ex art. 1159 c.c. sollevata dagli acquirenti. Quanto alla società, essa possiede un titolo idoneo al trasferimento delle particelle, debitamente trascritto, senza che siano emersi elementi idonei a incrinare la buona fede dell’acquirente; analogamente per l’ente religioso e per il privato, tutti acquirenti in forza di titoli trascritti e con decorso del termine decennale. I ricorsi e i motivi aggiunti vengono così integralmente rigettati, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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