Revoca di contributo pubblico e giurisdizione: decide il petitum sostanziale (C.G.A.R.S. n. 231 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione e revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche il riparto di giurisdizione si decide con il criterio del petitum sostanziale, cioè della situazione soggettiva per la cui tutela si agisce in giudizio. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando la controversia riguarda l’erogazione o la ripetizione del contributo e investe l’inadempimento del beneficiario agli obblighi assunti, senza che rilevi la denominazione formale dell’atto impugnato, ben potendo il giudice civile sindacare provvedimenti qualificati come revoca, decadenza o risoluzione. Sussiste invece la giurisdizione del giudice amministrativo quando la controversia attiene alla fase procedimentale antecedente al provvedimento discrezionale di erogazione, ovvero quando questo sia annullato per vizi di legittimità o revocato in autotutela per contrasto con l’interesse pubblico, senza che rilevino inadempimenti del beneficiario. La giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. non si estende alla concessione di contributi, che si distingue da quella di beni pubblici per la fungibilità dell’oggetto.

Il Fatto

Il Comune di Castelvetrano ha impugnato davanti al TAR Sicilia il decreto con cui il Dirigente Generale dell’Assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità ha disposto la revoca totale del contributo concesso per la realizzazione di un itinerario ciclabile, chiedendo la restituzione di 196.000 euro già erogati a titolo di anticipazione su un finanziamento complessivo di 980.000 euro.

Il TAR, con sentenza breve ex art. 60 cod. proc. amm., ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo che la revoca — fondata sulla mancata realizzazione di un tratto di pista ciclabile in violazione dell’art. 14 del disciplinare — contestasse un inadempimento e spettasse quindi al giudice ordinario. Il Comune ha appellato, riproponendo i motivi non esaminati in primo grado.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. richiama la giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. Un. n. 12641 del 2008; Cons. Stato, Ad. Plen. n. 6 del 2014) secondo cui l’erogazione di pubblici finanziamenti non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché il denaro è bene fungibile e non assimilabile ai beni pubblici. Esclusa anche la giurisdizione di cui all’art. 11, ultimo comma, legge n. 241/1990, non emergendo dai documenti l’esistenza di un patto territoriale.

Il Collegio applica quindi il criterio del petitum sostanziale, richiamando il c.d. concordato del 1930 e la giurisprudenza successiva (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 13 del 2013; Cass. Sez. Un. n. 1776 del 2013). Ne deriva la giurisdizione del giudice ordinario quando si discute dell’inadempimento del beneficiario, e quella amministrativa quando si controverte della fase antecedente all’erogazione o di una revoca in autotutela per interesse pubblico.

Nel caso concreto il provvedimento impugnato costituisce conseguenza del presunto inadempimento degli obblighi assunti dall’appellante: dopo l’ammissione al beneficio, il Comune doveva realizzare integralmente l’opera, ma un tratto del percorso apparteneva all’A.N.A.S., che negava l’autorizzazione postuma, e la rete ciclabile veniva collaudata senza quel tratto.

L’appellante sosteneva che l’Amministrazione avesse esercitato discrezionalità nel valutare l’inadempimento. La Corte respinge la deduzione: si tratta di accertare se l’inadempimento vi sia stato e se, al più, possa ritenersi di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., questione che appartiene al giudice ordinario.

L’appello è pertanto respinto, con conferma del difetto di giurisdizione. Le spese sono compensate tra le parti, avendo l’Amministrazione regionale articolato difese di mero stile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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