Limite alla rettifica IVA del corrispettivo superabile solo con prova documentale, non presuntiva (Cass. civ. Sez. 5 n. 18583 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta sul valore aggiunto, il divieto di rettifica del corrispettivo delle cessioni di fabbricati, previsto dall’art. 15 del d.l. n. 41/1995 qualora il corrispettivo indicato nell’atto non sia inferiore al valore determinato ai sensi dell’art. 52 del d.P.R. n. 131/1986, non opera quando da un atto o documento risulti un corrispettivo di maggiore ammontare. Per superare il limite legale, l’Amministrazione finanziaria può avvalersi dei mezzi istruttori previsti per le imposte sui redditi, ma la prova del maggior corrispettivo deve avere natura documentale e non può fondarsi su mere presunzioni estimative. Pertanto, il corrispettivo dichiarato nei rogiti può essere disatteso solo all’esito di un accertamento fondato su un compendio di elementi di prova non meramente valutativi, quali l’antieconomicità della gestione, le risultanze dello stato patrimoniale di cui all’art. 2424 cod. civ. e le quotazioni provenienti da enti terzi.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate rettificava il reddito di una società immobiliare, contestando la sottofatturazione di cessioni immobiliari in favore di tre soci. L’atto era stato impugnato dai contribuenti, ma i giudici di merito ne avevano confermato la legittimità, salvo il rilievo sull’erronea applicazione dell’aliquota IVA.

A seguito della cassazione con rinvio, il giudizio era stato riassunto nei confronti di tutti gli ex soci. La Commissione tributaria di primo grado dichiarava inammissibile la riassunzione, ma la Commissione tributaria di secondo grado di Trento, ritenuta ammissibile la riassunzione, respingeva nel merito l’appello. I contribuenti ricorrevano per cassazione, deducendo in quattro motivi la violazione dell’art. 15 del d.l. n. 41/1995, e l’Agenzia proponeva ricorso incidentale per la tardiva introduzione della questione.

La Motivazione della Corte

La S.C. esamina in via preliminare il ricorso incidentale, qualificandolo come autonomo e paralizzante. La doglianza è respinta: la questione relativa all’art. 15 non integra una domanda nuova, ma costituisce una mera argomentazione ulteriore in diritto a sostegno dell’illegittimità della rideterminazione dei corrispettivi.

Nel merito, la Corte ricorda che il principio del valore normale di cui all’art. 9 del T.U.I.R. ha portata generale. Quanto al limite alla rettifica, l’inciso normativo “salvo che da atto o documento il corrispettivo risulti di maggiore ammontare” consente all’Ufficio di controllare la veridicità del corrispettivo dichiarato, ma la prova richiesta deve essere di natura documentale e non basata su mere presunzioni estimative.

Nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato l’antieconomicità delle operazioni, riscontrata dalle risultanze dello stato patrimoniale e dalle quotazioni della F.I.M.A.A., ente terzo. Tali elementi, non meramente estimativi, dimostrano che i prezzi dichiarati erano macroscopicamente fuori mercato. La Corte ritiene che la valutazione del giudice di merito non sia censurabile in sede di legittimità, non essendo fornita una prova documentale contraria dai contribuenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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