Remissione di querela sopravvenuta in appello e annullamento senza rinvio (Cass. pen. Sez. II n. 38565 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La remissione di querela intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di appello, con la relativa accettazione da parte degli imputati, determina l’estinzione del reato e impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Il giudice di legittimità deve rilevare la causa estintiva sopravvenuta ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., senza necessità di esame delle ulteriori doglianze, che restano assorbite. La circostanza che la richiesta di proscioglimento non fosse contenuta nell’atto di appello è irrilevante, trattandosi di fatto sopravvenuto alla sentenza impugnata. L’accettazione della remissione non richiede formule sacramentali, essendo sufficiente una dichiarazione che manifesti la volontà di aderirvi.

Il Fatto

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 21/03/2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Treviso l’08/01/2024 nei confronti di due imputati per il reato di truffa aggravata, commesso nell’aprile 2018.

Avverso tale pronuncia il difensore proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi: la correzione di un errore materiale nel numero di registro della sentenza di appello; la declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela intervenuta dopo la sentenza; il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Il secondo motivo, decisivo, veniva anticipato nell’ordine di trattazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dato atto che dagli atti allegati al ricorso risultava la remissione di querela effettuata dalla persona offesa il 16/04/2025 e l’accettazione degli imputati con dichiarazione del 23/04/2025. Era inoltre documentato il pagamento di una somma a favore della persona offesa eseguito il 10/04/2025.

Su tale premessa, il giudice di legittimità ha ritenuto pacifica l’esistenza della remissione e della relativa accettazione, richiamando l’operatività dell’art. 129 cod. proc. pen. e dell’art. 152 cod. proc. pen. Ne è derivato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione dei reati.

La soluzione accolta ha determinato l’assorbimento delle altre due doglianze, essendo la causa estintiva sopravvenuta logicamente prevalente e ostativa a ogni ulteriore valutazione nel merito. La Corte ha così confermato il principio per cui il sopraggiungere della remissione di querela in pendenza del giudizio di cassazione impone la declaratoria estintiva anche d’ufficio.

Quanto alle spese, in assenza di un diverso accordo tra le parti, esse sono state poste a carico degli imputati. La Corte ha infine disposto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’epigrafe della sentenza impugnata, il cui numero di registro è 1102/25 e non 1102/21, trattandosi di sentenza emessa in data 21/03/2025.

Il provvedimento si conclude con l’annullamento senza rinvio, la condanna alle spese processuali e la correzione del numero di registro secondo il dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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