Inerzia della P.A. e risarcimento: il termine per l’azione avverso il silenzio (Cons. Stato n. 9536 del 27.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il danno derivante dalla mancata conclusione del procedimento amministrativo è risarcibile ai sensi dell’art. 30, comma 4, cod. proc. amm. e comprende non solo il pregiudizio da ritardo, ma ogni conseguenza dell’inerzia dell’amministrazione, anche quando questa non adotti alcun provvedimento. L’interessato, tuttavia, deve attivare con ordinaria diligenza gli strumenti di tutela: decorso inutilmente il termine per l’azione avverso il silenzio ex art. 31, commi 1 e 2, cod. proc. amm., la violazione dell’obbligo di provvedere non è più deducibile in giudizio, neppure come vizio di un provvedimento sopravvenuto incompatibile con la conclusione del procedimento. Ne segue l’inammissibilità della domanda risarcitoria fondata su tale violazione, una volta spirato anche il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 30, comma 3, cod. proc. amm.. Il provvedimento sopravvenuto resta sindacabile per vizi propri, ma non per il profilo che la parte ha lasciato decadere.
Il Fatto
La ricorrente, magistrato in quiescenza, aveva presentato nel dicembre 2007 la domanda di nomina a difensore civico della Regione Lazio, risultando l’unica candidata. La candidatura veniva trasmessa alla competente Commissione consiliare nel giugno 2008, senza alcun seguito. Nel 2014 l’amministrazione riapriva i termini del bando del 2007; la ricorrente impugnava l’avviso e gli atti presupposti davanti al TAR Lazio, chiedendo anche il risarcimento del danno.
Nel 2015 la Regione revocava il bando e indiceva una nuova procedura, cui la ricorrente partecipava senza impugnare la revoca. Il TAR dichiarava improcedibile la domanda caducatoria e respingeva quella risarcitoria, escludendo anche il nesso causale per effetto della revoca non impugnata. Propone appello la soccombente, con tre motivi e riproposizione della domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente primo e terzo motivo, legati dalla questione del nesso causale. L’appellante sostiene che il danno, consistito nella perdita della chance di essere valutata quale unica candidata, sarebbe stato prodotto direttamente dalla riapertura dei termini, adottata senza concludere il procedimento pendente.
La Sezione ricostruisce il quadro normativo: ai sensi dell’art. 82 del Regolamento del Consiglio regionale, la candidatura avrebbe dovuto essere esaminata dalla Commissione entro quindici giorni e, in caso di inerzia, sottoposta al dibattito consiliare. Da quel momento la ricorrente avrebbe potuto proporre l’azione avverso l’inadempimento entro un anno, cioè entro il giugno 2009, e poi la domanda risarcitoria entro centoventi giorni dalla scadenza del termine annuale, ai sensi dell’art. 30, commi 3 e 4, cod. proc. amm..
Il Collegio ritiene infondato l’assunto secondo cui sarebbe risarcibile il solo danno da ritardo. La disciplina richiamata copre anche il danno collegato all’inadempimento, cioè alla mancata conclusione del procedimento con provvedimento positivo o negativo: in sintesi, ogni danno derivante dall’inerzia. Ciò non giova all’appellante, perché il pregiudizio avrebbe potuto essere evitato con l’ordinaria diligenza, esperendo tempestivamente gli strumenti di tutela, secondo il principio desumibile dall’art. 1227 cod. civ..
Il decorso del termine dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. rende inammissibile la doglianza, sia come azione tardiva contro il silenzio sia come censura mossa al provvedimento sopravvenuto incompatibile con la conclusione del procedimento. La Corte precisa che il provvedimento resta sindacabile per altri vizi, ma non può essere dichiarato illegittimo, su istanza di chi ha lasciato decorrere il termine, per violazione dell’obbligo di concludere il procedimento. La domanda risarcitoria, oltre il termine dell’art. 30, comma 4, è quindi inammissibile.
Quanto alla revoca del 2015, non impugnata, essa ha definitivamente interrotto il nesso causale: l’evento di danno lamentato consiste pur sempre nella mancata sottoposizione della candidatura al Consiglio, possibilità venuta meno con la revoca e la nuova procedura. Il secondo motivo, sull’incompetenza, è infondato e comunque improcedibile per carenza di interesse, non potendo la declaratoria di illegittimità condurre all’accoglimento della domanda risarcitoria. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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