Travisamento della prova decisiva inammissibile se non autosufficiente (Cass. pen. Sez. III n. 29777 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il travisamento della prova è deducibile in sede di legittimità solo quando l’atto processuale che la incorpora sia puntualmente allegato al ricorso o ne sia integralmente trascritto il contenuto, poiché solo in tal modo l’errore percettivo può scardinare la logica del provvedimento creando un’insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali. Anche dopo l’introduzione dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., resta fermo il principio di autosufficienza del ricorso, con onere del ricorrente di indicare gli atti assunti come travisati e di attivarne la trasmissione. Il sindacato di legittimità sulla motivazione incontra il limite della manifesta illogicità: non è consentito opporre alla valutazione del giudice di merito una ricostruzione alternativa, ancorché logicamente sostenibile. È quindi inammissibile il ricorso che, sotto veste di vizio motivazionale, solleciti una rilettura del merito probatorio.
Il Fatto
Il Tribunale monocratico di Marsala condannava il titolare di un’impresa individuale alla pena dell’ammenda per il reato di cui all’art. 256, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, per avere depositato in modo incontrollato rifiuti non pericolosi residuati dall’attività. Il giudice di primo grado fondava il giudizio di colpevolezza su plurimi elementi: l’esposto di un cittadino, la targa annotata del mezzo, alcune fotografie, il rinvenimento dei rifiuti e la riconducibilità del mezzo all’imputato.
La difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Si censurava la valutazione delle deposizioni dei testi a difesa, che avrebbero offerto una prova d’alibi, liquidata come generica, e il travisamento della deposizione del testimone dell’accusa, che non avrebbe riconosciuto l’autore materiale dell’abbandono. La questione giungeva così davanti alla Corte.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione dei limiti del sindacato di legittimità. L’indagine sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto: spetta al giudice di legittimità riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza poter verificare l’adeguatezza delle argomentazioni o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, secondo il principio espresso da Sez. Un. n. 6402 del 1997. L’illogicità della motivazione deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi.
Il passaggio centrale riguarda il travisamento della prova. Esso consiste in un errore percettivo, e non valutativo, che può derivare da omissione, invenzione o falsificazione, secondo Sez. Un. n. 18620 del 2017, Patalano. L’indagine può estendersi a specifici atti del processo solo quando ne sia dedotto il travisamento, ma il vizio ha natura decisiva unicamente se l’errore è idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la forza dimostrativa del dato frainteso o ignorato.
Su questo terreno la Corte rileva il difetto strutturale del ricorso. Entrambi i profili di vizio si riferiscono al contenuto di atti — i verbali delle deposizioni del teste dell’accusa e dei testi a difesa — che risultano trascritti solo in brevi passaggi frammentari e non puntualmente allegati o riprodotti, senza che ne sia stata chiesta l’acquisizione ai sensi dell’art. 165 disp. att. cod. proc. pen. Anche dopo l’introduzione dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., opera il principio di autosufficienza del ricorso, che impone al ricorrente la puntuale indicazione degli atti assunti come travisati. Sul difensore grava inoltre un onere di diligenza nella verifica dell’effettiva trasmissione degli atti.
Nel merito, la Corte esclude che la censura individui reali deficit motivazionali. La prova a discarico non è stata ignorata dal Tribunale, ma semplicemente valutata non concludente. La ricostruzione dell’episodio deve essere letta nella sua interezza, non nei soli passaggi conclusivi isolati dalla difesa. Il ricorso, pur formalmente ancorato al vizio di motivazione, sollecita in realtà una rilettura delle prove, ponendosi in confronto diretto con il materiale probatorio, attività preclusa alla Corte secondo il diritto vivente (Sez. III n. 18521 del 2018, Ferri).
Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragione per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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