Latitanza non basta a provare conoscenza del processo (Cass. pen. Sez. V n. 31235 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, lo stato di latitanza costituisce un mero indice legale di conoscenza del procedimento e non prova, di per sé, l’effettiva conoscenza della vocatio in iudicium da parte dell’imputato. La dichiarazione di latitanza non determina automaticamente la validità della citazione a giudizio notificata ai sensi dell’art. 165, comma 1, cod. proc. pen., né trasforma gli indici dell’art. 420-bis cod. proc. pen. in presunzioni non vincibili. Il giudice della rescissione è tenuto a verificare in concreto che l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo o si sia deliberatamente sottratto a tale conoscenza, senza automatismi e senza esasperare gli oneri di diligenza derivanti dalla sola nomina di un difensore di fiducia, con elezione di domicilio, intervenuta nella fase delle indagini preliminari.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato con sentenza della Corte d’assise d’appello di Roma per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, ha proposto istanza di rescissione del giudicato deducendo di non aver mai avuto conoscenza del processo celebrato in sua assenza. Il difensore di fiducia, nominato ed eletto domiciliatario nella fase delle indagini preliminari, aveva rinunciato al mandato senza che la rinuncia fosse comunicata all’assistito, per l’impossibilità di rintracciarlo.

La Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio disposto dalla Prima sezione di questa Corte, ha rigettato l’istanza, ritenendo che la volontaria sottrazione all’esecuzione della misura cautelare e la definizione del processo leccese con rito abbreviato provassero la conoscenza del procedimento. Il condannato ha impugnato l’ordinanza per violazione di legge.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si contesta la declaratoria di inammissibilità per difetto di procura speciale, è stato dichiarato inammissibile per carenza d’interesse. La Corte del rinvio, pur motivando sull’invalidità della procura, ha poi delibato nel merito l’istanza di rescissione, così privando di rilievo concreto la questione preliminare.

Il secondo motivo è stato ritenuto fondato. La ratio decidendi dell’ordinanza impugnata si fonda essenzialmente su tre elementi: la nomina del difensore con domiciliazione, la sottrazione alla misura cautelare e la definizione con rito abbreviato del procedimento leccese. La Corte ha ritenuto che tale percorso argomentativo non soddisfi il mandato d’annullamento.

Richiamando il diritto vivente — Sez. U n. 28912 del 2019, Innaro, Sez. U n. 15498 del 2020, Lovric, Sez. U n. 23948 del 2019, Ismail — la Corte ha ribadito che l’effettiva conoscenza del procedimento deve riferirsi all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, e non alla sola esistenza di un’indagine penale. Nessuna presunzione, nessun automatismo: rilevano piuttosto la serietà dell’elezione di domicilio e l’effettività del rapporto con il difensore.

Il punto nodale dell’ordinanza impugnata è stato individuato nell’equiparazione tra la condizione di latitanza e lo status di assente nel successivo giudizio per il medesimo reato. Tale giudizio inferenziale è stato giudicato palesemente fallace: la corretta dichiarazione dello stato di latitanza non sostituisce l’esigenza di una verifica in concreto dell’effettiva conoscenza (così Sez. I n. 2078 del 2024, Fatnassi). Nella specie, l’elezione di domicilio era stata formalizzata durante le indagini preliminari, quando il procedimento era concentrato a Lecce, in assenza di indicatori univoci sullo stralcio e sulla trasmissione per competenza alla Corte d’assise di Roma.

La Corte ha inoltre escluso che la mancata partecipazione al processo possa essere ricondotta a colpevole negligenza del ricorrente. La rinuncia al mandato non era stata portata a conoscenza dell’imputato, e nessuna prova esisteva dell’effettività del rapporto professionale. Ne è conseguito l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la revoca della sentenza della Corte d’assise di Roma del 5 luglio 2017, con trasmissione degli atti alla Corte d’assise di Roma per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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