Ottemperanza al decreto di equa riparazione e penalità di mora ex art. (TAR Calabria n. 764 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto emesso ai sensi dell’art. 3 l. n. 89/2001, il creditore non è tenuto alla preventiva notificazione del titolo esecutivo né all’osservanza del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. È sufficiente la richiesta di pagamento ex art. 5 sexies l. n. 89/2001 e il decorso dei sei mesi dalla sua presentazione. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammessa anche quando l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. L’amministrazione inadempiente sopporta l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La società ricorrente ottiene dalla Corte d’Appello di Catanzaro un decreto di condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di una somma a titolo di equa riparazione, per violazione del termine di durata ragionevole del processo. Il decreto passa in giudicato e viene notificato all’amministrazione, che non vi dà esecuzione.
La società propone quindi ricorso al TAR Calabria per l’ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del capo di condanna, il riconoscimento degli interessi e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo ulteriore. Il Ministero non si costituisce in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che il decreto della Corte d’Appello ha autorità di cosa giudicata, attestata da apposita certificazione, ed è stato ritualmente notificato all’amministrazione. Ricostruisce poi i presupposti dell’azione di ottemperanza, verificando la sussistenza dei requisiti richiesti dagli artt. 112 ss. c.p.a.
Il passaggio centrale riguarda la notificazione del titolo esecutivo e il termine dilatorio previsto dalla disciplina sulla riscossione delle somme dovute dagli enti pubblici. Il TAR, rivedendo il proprio precedente orientamento, ritiene che per le ottemperanze ai decreti emessi ex l. n. 89/2001 tali adempimenti non siano più dovuti, in linea con il Consiglio di Stato n. 1423/2021. È sufficiente che il creditore abbia inviato la richiesta di pagamento ex art. 5 sexies l. n. 89/2001 e che siano decorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza, evenienza verificatasi nel caso concreto.
Sul piano probatorio, il Collegio ribadisce che grava sull’amministrazione l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale, secondo il principio espresso dalle Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001. Il Ministero non ha fornito alcuna prova in tal senso, per cui sussistono tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il TAR ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerna sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando la Cons. St. Ad. Plen. n. 15 del 2014 e la novella di cui all’art. 1, comma 781, legge n. 208/2015. La penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta. La natura sanzionatoria dell’istituto giustifica la sua cumulabilità con gli interessi corrispettivi. Su questi ultimi, non previsti dal titolo, il Collegio riconosce gli interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data di pubblicazione del decreto.
Il TAR ordina quindi all’amministrazione di eseguire il giudicato entro trenta giorni, nomina sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza e condanna il Ministero alle spese, liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, con distrazione in favore del difensore e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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