Sopravvenuta revoca in autotutela e improcedibilità per difetto di interesse (TAR Calabria n. 635 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela dell’atto impugnato, adottata prima della decisione, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., essendosi profilata una situazione che rende certa e definitiva l’inutilità di un’eventuale sentenza di accoglimento. La compensazione delle spese può essere disposta quando la condotta processuale delle parti e i profili di tardività del ricorso, rilevabili d’ufficio, evidenzino ragioni di equità. La sopravvenuta carenza di interesse non preclude al giudice la delibazione dei profili di rito, ove rilevanti e rilevabili d’ufficio, ai fini della regolazione delle spese.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore nel servizio di distribuzione del gas naturale, ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune resistente ha nominato la commissione di gara per l’affidamento del servizio nell’ambito territoriale interessato, unitamente alla comunicazione che fissava la successiva seduta pubblica. La società ha dedotto la violazione dell’art. 11, comma 4, del D.M. n. 226/2011, per non aver il componente nominato Presidente posseduto il requisito di non essere stato dipendente dell’ente locale nel quinquennio antecedente.
Il Comune si è costituito eccependo la tardività del ricorso, per essere l’atto stato pubblicato nel periodo ottobre 2023, e ha dato atto di aver revocato in autotutela l’atto impugnato il 14.11.2023, immediatamente dopo la notifica del ricorso. La ricorrente, preso atto dell’intervento in autotutela, ha rinunciato alla domanda cautelare e poi dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, insistendo per la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che dagli atti di causa emerge la revoca in autotutela adottata dall’amministrazione comunale il 14.11.2023. Da tale sopravvenienza discende la necessità di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., essendosi profilata una situazione tale da rendere certa e definitiva l’inutilità di un’eventuale sentenza di accoglimento.
Sulla regolazione delle spese, il Tribunale ritiene di accogliere l’istanza di compensazione formulata dal Comune. Un primo rilievo attiene all’attestazione del responsabile dell’Albo Pretorio, depositata il 12.12.2023, comprovante la pubblicazione dell’atto impugnato nel periodo compreso tra il 9 e il 24 ottobre 2023. Sotto tale profilo, rilevante di fatto e rilevabile d’ufficio nonostante la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente, il ricorso risulterebbe tardivo.
Un secondo rilievo riguarda la condotta dell’amministrazione, che ha dimostrato di essersi immediatamente attivata per evitare le conseguenze dell’atto illegittimo. Essendo venuta meno l’esigenza cautelare, la ricorrente ha in un primo momento rinunciato all’istanza di tutela interinale. Questi elementi giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile e le spese di giudizio sono compensate. La sentenza è eseguibile dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.