Revoca patente per condanna ex art 74 dPR 309/1990 e discrezionalità prefetto (TAR Puglia n. 443 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 9 febbraio 2018, la revoca della patente di guida conseguente a sopravvenute condanne per reati in materia di stupefacenti non è più automatica. Il prefetto esercita una potestà amministrativa discrezionale, in presenza della quale il titolare vanta una posizione di interesse legittimo. L’autorità deve accertare, in base alle circostanze concrete, se il possesso del titolo costituisca un fattore di aggravamento della pericolosità sociale del condannato, tale da agevolare la commissione di nuovi reati, oppure uno strumento di reinserimento sociale e lavorativo. La valutazione deve tenere conto della gravità dei fatti, della condotta successiva, delle nuove frequentazioni e delle prospettive di riabilitazione. Ai fini dei provvedimenti ex art. 120 cod. strada rileva la condanna per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 senza distinzione tra le diverse condotte contemplate dai commi della norma.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura ha disposto la revoca della patente di guida e di ogni altro titolo di idoneità alla guida. L’amministrazione ha fondato la decisione su una sentenza della Corte di Appello di Bologna, divenuta irrevocabile, di condanna per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Ha inoltre richiamato una precedente condanna della Corte di Appello di Firenze per fatti di stupefacenti e una relazione dei Carabinieri che descriveva il ricorrente come persona di cattiva reputazione, socialmente pericolosa e collegata alla criminalità organizzata.
In sede procedimentale il ricorrente aveva osservato che la condanna riguardava la fattispecie di partecipazione di cui al comma 2 dell’art. 74 e non quella, più grave, riservata a promotori, organizzatori e finanziatori. La Prefettura ha comunque concluso per la revoca, e il ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie procedimentali e il difetto di motivazione. L’istanza cautelare è stata respinta. La causa è giunta alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla constatazione che la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 9 febbraio 2018 ha eliminato l’automatismo della revoca. Ne deriva che al prefetto spetta un potere di natura discrezionale, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo e piena sindacabilità delle scelte compiute. Il giudizio richiesto all’autorità di pubblica sicurezza non è formale, ma sostanziale: occorre stabilire se, nel caso concreto, sussista una condizione ostativa al mantenimento del titolo, valutando l’incidenza della condanna sulla libertà di circolazione e le prospettive di reinserimento.
La sentenza individua i criteri che orientano l’esercizio del potere. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, indica la gravità degli episodi criminosi, la condotta serbata dopo la condanna, le nuove denunce o la frequentazione di soggetti pericolosi, la presenza di familiari di supporto, lo svolgimento di attività lavorative che richiedano la patente e le modalità di uso precedente del titolo. Il Collegio richiama altresì l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 120 cod. strada, secondo cui l’amministrazione deve esaminare la posizione dell’interessato nella sua globalità.
Applicando tali parametri, il Tribunale ritiene che la Prefettura abbia svolto una valutazione completa e adeguata degli elementi disponibili, giungendo a un giudizio di pericolosità sociale orientato all’attualità. L’amministrazione ha considerato la pluralità di reati della stessa indole, la particolare gravità della condotta accertata, consistita nella guida e gestione delle imbarcazioni dell’associazione, e i collegamenti con la criminalità organizzata. Tali circostanze, secondo il Collegio, sostengono la revoca.
Il Tribunale affronta poi la censura relativa alla qualificazione del reato. La circostanza che la condanna riguardi il comma 2 e non il comma 1 dell’art. 74 è considerata irrilevante: la norma richiamata dall’art. 120 cod. strada non opera distinzioni tra le diverse condotte previste dall’articolo. La doglianza sulla violazione delle garanzie procedimentali, incentrata sul mancato recepimento delle osservazioni difensive, non supera il vaglio di merito.
Il ricorso è pertanto respinto. Le spese di lite sono compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti. La sentenza ordina l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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