Revoca del permesso di lungo periodo e giudizio di pericolosità sociale (TAR Lazio n. 15855 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi sul solo dato delle condanne penali riportate dallo straniero, ma richiede un giudizio di pericolosità sociale articolato su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo. L’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 impone all’amministrazione una valutazione complessiva, che escluda ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e precedenti penali. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti dell’illogicità, della carenza di presupposti e della manifesta incongruità, senza sostituirsi alla discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza. La revoca è legittima quando il provvedimento esplicita gli elementi posti a fondamento della pericolosità, ricostruendo la valenza sintomatica delle condotte e la gravità dei reati.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino senegalese, era titolare di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rilasciato nel 2012, del quale aveva chiesto l’aggiornamento nel 2018. In data 18.09.2023 gli veniva notificato il decreto della Questura di Roma del 14.09.2023, che rigettava l’istanza di aggiornamento e revocava il permesso, unitamente al decreto di espulsione e all’ordine di trattenimento presso un CPR, poi convalidati dal giudice di pace.
Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio deducendo la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, per essere stato il diniego adottato solo sette giorni dopo il secondo preavviso di rigetto, e la violazione dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, per l’asserito automatismo tra condanne penali e revoca. L’istanza cautelare era respinta con ordinanza n. 7148 del 26 ottobre 2023, confermata in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 4853 del primo dicembre 2023.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo il Collegio rileva che la censura è pretestuosa. È lo stesso ricorrente a depositare le osservazioni datate 5 giugno 2023, presentate in relazione alla comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990 emessa il 2 maggio 2023. Il preavviso era dunque stato notificato il 22 maggio 2023 e solo per mero errore d’ufficio nuovamente il 7 settembre 2023. L’amministrazione non è pertanto incorsa nella dedotta violazione di legge.
Sul secondo motivo il TAR richiama il testo dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, che vieta il rilascio del permesso agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, imponendo di tener conto della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo. Il successivo comma 7, lett. c), prevede la revoca quando mancano o vengono a mancare le condizioni per il rilascio.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il diniego e la revoca non possono essere adottati per il solo fatto delle sentenze di condanna, occorrendo un giudizio di pericolosità e una motivazione articolata, tale da escludere ogni automatismo (c.d. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo). Resta esclusa l’illegittimità quando l’amministrazione indichi chiaramente gli elementi posti a fondamento della pericolosità, valutando in concreto la valenza sintomatica delle condotte (T.A.R. Firenze n. 727/2026; T.A.R. Milano n. 1585/2026). È stato inoltre precisato che il giudizio di pericolosità prescinde dall’accertamento di colpevolezza in sede penale e che il giudice amministrativo non può sostituirsi all’autorità di pubblica sicurezza, sindacando solo illogicità, carenza di presupposti o manifesta incongruità (T.A.R. Trieste n. 14/2026).
Nel caso concreto il provvedimento è motivato in relazione alle plurime condanne penali definitive e all’assenza di lavoro e di redditi propri. Il decreto esplicita che i precedenti denotano un mancato inserimento sociale, che il sostentamento deriva dai proventi della vendita di stupefacenti, come emerge dal rigetto della richiesta di dissequestro emesso con la sentenza di condanna, e che il possesso di documenti contraffatti all’atto dell’arresto e la condanna per rapina completano il giudizio di pericolosità. Il Collegio esclude pertanto il dedotto difetto motivazionale e respinge il ricorso, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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