Confini tra comuni: accertamento ricognitivo, non modifica di circoscrizione (Cons. Stato n. 5681 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione o la rettifica dei confini tra comuni, disposta dalla provincia per delega regionale in assenza di accordo, non integra un atto costitutivo o modificativo delle circoscrizioni territoriali, ma un accertamento di natura ricognitoria, analogo all’actio finium regundorum. Oggetto del giudizio è il contrasto di interpretazione dei titoli e dei dati disponibili, non un conflitto sul dominium. Il ricorso alle risultanze catastali è legittimo ai sensi dell’art. 950, comma 3, cod. civ., quale principio generale applicabile alla fattispecie. L’atto di consegna della strada dalla provincia al comune e i conseguenti provvedimenti di presa d’atto hanno valore meramente ricognitivo-dichiarativo, non costitutivo della titolarità né della collocazione nel centro abitato. La qualificazione comunale della strada presuppone il requisito cd. topografico, che deve autonomamente sussistere in termini fattuali.
Il Fatto
Il Comune di Caserta impugnava la deliberazione del Consiglio provinciale con cui, su richiesta del Comune di Casagiove e in assenza di accordo, erano stati delimitati i confini tra i due enti ai sensi dell’art. 13 l.r. n. 54 del 1974. Il ricorrente lamentava l’inclusione nel territorio di Casagiove di due strade, l’incompetenza del consiglio provinciale in ragione della pretesa modifica circoscrizionale, l’assenza di ristoro patrimoniale e la violazione dell’art. 7 l. n. 126 del 1958 in relazione al verbale di consegna del 21 febbraio 1990.
Il TAR Campania respingeva il ricorso. Riteneva legittima la determinazione dei confini sulla base delle mappe catastali, coincidenti con il P.r.g. di Casagiove, e attribuiva al verbale di consegna valore solo ricognitivo-dichiarativo. Il Comune di Caserta proponeva appello, deducendo violazione dell’art. 60 cod. proc. amm. ed errori di giudizio sulla ricostruzione dei confini.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge entrambi i motivi. Quanto al primo, la sentenza era stata pronunciata ex art. 60 cod. proc. amm. con regolare avviso alle parti; non occorreva specifica indicazione delle ragioni di completezza istruttoria. L’appellante non aveva chiesto rinvio né udienza pubblica, e comunque eventuali lacune motivazionali sono integrabili in appello per effetto del principio devolutivo, richiamando Cons. Stato, V, n. 430 del 2020 e n. 1737 del 2021.
Nel merito, la Corte muove dalla natura dell’azione di contestazione dei confini. Sulla scorta di Cons. Stato, V, n. 6733 del 2008 e n. 7855 del 2023, e dei principi costituzionali richiamati (Corte cost. n. 743 del 1988 e n. 55 del 1993), le iniziative in materia non implicano alcun intervento costitutivo o modificativo dei confini: hanno oggetto di puro accertamento, con la conseguente estraneità delle questioni relative alle modifiche delle circoscrizioni.
Da ciò deriva il rigetto della censura sulla necessità di una legge regionale ex art. 1 l.r. n. 54 del 1974: la fattispecie in esame non è riconducibile alla modifica della circoscrizione territoriale, ma alla ricognizione del confine esistente.
Sul piano probatorio, la Corte esclude che la delibera consiliare n. 333 del 1976 abbia declassificato la strada controversa a comunale, risultando dall’allegato planimetrico che le strade interessate erano altre. La natura comunale presuppone il requisito topografico della collocazione nel centro abitato, che deve sussistere autonomamente, come chiarito da Cass., III, n. 3253 del 2012. Il verbale di consegna del 21 febbraio 1990 e la successiva delibera di presa d’atto hanno valore meramente dichiarativo, non probatorio della titolarità, secondo il richiamo a Cons. Stato, VII, n. 1134 del 2024. Irrilevanti sono l’intitolazione della strada, l’inventario dei beni e le misure sul traffico, adottati unilateralmente dal comune appellante. Il dato demografico di Casagiove non incide sui confini.
Corretto è pertanto il ricorso alle risultanze catastali concordanti, ai sensi dell’art. 950, comma 3, cod. civ., da cui emergono i confini indicati nella delibera impugnata. Le spese sono integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.