Revocazione per errore di fatto sulla questione assorbita e reviviscenza (Cass. civ. Sez. V n. 3042 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando il giudice d’appello accoglie il gravame sulla base di una sola tra più ragioni autonome, tutte astrattamente idonee a soddisfare per intero la pretesa della parte vittoriosa, la questione rimasta estranea a quella decisione non può considerarsi implicitamente decisa in senso sfavorevole all’altra parte. Una questione è decisa implicitamente solo se tra la sua definizione tacita e la decisione esplicita di altra questione sussiste un nesso di necessaria presupposizione logica. Ne deriva che la cassazione della sentenza d’appello, caducandone la ratio, determina la reviviscenza processuale della questione assorbita, con necessità di deciderla e di rinviarla al giudice di merito. L’omessa percezione di tale reviviscenza da parte del giudice di legittimità, che decida nel merito una controversia in cui pende ancora una quaestio facti, integra l’errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente annullamento della sentenza nella parte in cui ha statuito nel merito.

Il Fatto

Per i lavori di ristrutturazione di un proprio fabbricato, l’ente proprietario fece occupare e recintare dall’impresa esecutrice un tratto di marciapiede circostante l’immobile. La società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP per il Comune notificò all’ente un avviso di accertamento relativo all’anno 2007, liquidando la tassa in euro 125.184,90 oltre accessori.

Il ricorso dell’ente fu accolto in primo grado sulla base di due autonome ragioni: il carattere esclusivamente privato dell’uso dell’area e l’esenzione ratione subiecti per la natura di ente pubblico non economico. La C.T.R. respinse l’appello confermando la sola esenzione. La Cassazione, su ricorso della concessionaria, cassò la sentenza ritenendo l’ente non compreso tra i soggetti esentati e, decidendo nel merito, rigettò il ricorso introduttivo. L’ente ha proposto ricorso per revocazione avverso tale pronuncia.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduce che il giudice di legittimità sarebbe incorso in un errore di fatto revocatorio nell’assumere come pacifica l’occupazione di suolo pubblico da parte dell’ente. In primo grado era infatti pacifico che il suolo appartenesse all’ente, discutendosi soltanto dell’esistenza di una servitù di passaggio pubblico, esclusa dal giudice di prime cure.

La Corte affronta anzitutto il tema del giudicato. La questione relativa alla servitù era stata decisa espressamente in primo grado in senso favorevole all’ente e il relativo capo era stato impugnato in appello. La C.T.R. non si pronunciò su quel motivo, ma tale silenzio non integra un vizio di omessa pronuncia: la decisione era divenuta inutile, avendo il giudice d’appello dato completamente ragione all’ente escludendolo dal novero dei soggetti passivi della tassa, secondo il principio già affermato da Cass., n. 2334 del 2020.

La parte aveva ricevuto per intero, attraverso il processo, il bene della vita perseguito, consistente nel riconoscimento dell’inesistenza dell’obbligo di pagamento. La Corte esclude poi che la C.T.R., decidendo espressamente l’esenzione soggettiva, abbia implicitamente affermato l’esistenza della servitù: una questione è decisa in via implicita solo in presenza di un nesso di necessaria presupposizione logica. Nella specie le due ragioni erano autonome e indipendenti, ciascuna idonea a fondare alternativamente l’attribuzione integrale del bene della vita.

Ne consegue che la questione della servitù era rimasta assorbita dalla decisione sull’esenzione. La cassazione di quella sentenza, che aveva riconosciuto l’esenzione in senso totalmente satisfattivo, ha prodotto la reviviscenza processuale della questione non decisa, imponendone la trattazione dinanzi al giudice di merito. Il giudice di legittimità, nel definire il giudizio, non si avvide di tale reviviscenza e decise nel merito una controversia in cui pendeva ancora una quaestio facti.

Il ricorso per revocazione è pertanto fondato. La sentenza impugnata è annullata nella parte in cui ha deciso la causa nel merito. In sede rescissoria, ferma la statuizione di cassazione della sentenza d’appello, la causa è rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, perché decida sull’esistenza di una servitù di passaggio pubblico o di usi civici sul suolo occupato, regolando anche le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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