Intervento adesivo del concessionario e legittimazione ad impugnare la cartella (Cass. civ. Sez. V n. 2938 del 31.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio relativo a vizi del procedimento di notifica della cartella di pagamento non sussiste litisconsorzio necessario tra l’Amministrazione finanziaria e il concessionario della riscossione. La legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario; il concessionario è mero destinatario del pagamento ex art. 1188 cod. civ. e, se destinatario dell’impugnazione, ha l’onere di chiamare in giudizio l’ente se non vuole rispondere dell’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio. Ove il concessionario intervenga volontariamente per aderire alla richiesta di rigetto, l’ingresso è qualificabile come intervento adesivo dipendente: egli non ha autonoma legittimazione ad impugnare, salvo che l’impugnazione riguardi la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese poste a suo carico. Il controricorso con cui la parte si limiti ad aderire alla richiesta della ricorrente principale, senza formulare autonoma domanda di annullamento, integra mera costituzione in giudizio processualmente valida, non un ricorso incidentale.
Il Fatto
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa per la liquidazione automatica della dichiarazione dei redditi, deducendo la decadenza dell’Amministrazione dal diritto di procedere alla riscossione per tardività della notifica. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e dichiarava inammissibile l’intervento volontario del concessionario della riscossione, che aveva depositato la relata di notifica per dimostrare la ritualità della notifica.
La Commissione tributaria regionale, adita dall’ente impositore, rigettava l’appello esaminando nel merito la documentazione prodotta dal concessionario. Quest’ultimo ricorreva per cassazione con quattro motivi; l’ente deposita controricorso contenente ricorso incidentale adesivo; il contribuente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’inquadramento della fattispecie, escludendo il litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione. Nei giudizi sulla notifica della cartella la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito; il concessionario è mero destinatario del pagamento ex art. 1188 cod. civ. Il principio è confermato dal richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022, resa in materia di crediti previdenziali, secondo cui nei confronti del solo concessionario il ricorso va rigettato per carenza di legittimazione passiva.
Sull’ente impositore grava l’onere probatorio in ordine alla contestata notifica, cui è funzionale la chiamata in causa ex art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 del concessionario. Se invece il concessionario interviene volontariamente per aderire alla richiesta di rigetto, il suo ingresso va qualificato come intervento adesivo dipendente, con applicazione del principio per cui l’interventore adesivo non ha autonoma legittimazione ad impugnare, salvo che l’impugnazione attenga alla qualificazione dell’intervento o alla condanna alle spese a suo carico.
Quanto al ricorso incidentale dell’ente, la Corte ne riqualifica la natura: il controricorso con cui la parte si limiti ad aderire alla richiesta della ricorrente principale, senza formulare autonoma domanda di annullamento, integra mera costituzione in giudizio, processualmente valida anche se subordinata alla sorte dell’impugnazione principale. L’interpretazione estensiva dell’art. 370 cod. proc. civ. è coerente con l’art. 24, secondo comma, Cost.
Applicando tali principi, la Corte dichiara inammissibili il secondo e il terzo motivo, con cui il concessionario censurava il merito della notifica della cartella, difettando la legittimazione ad impugnare in capo all’interventore adesivo, non avendo l’ente adiuvato proposto autonoma impugnazione.
Il primo motivo, relativo all’omessa pronuncia sull’ammissibilità dell’intervento, è ammissibile ma infondato: la sentenza impugnata, esaminando la documentazione prodotta dal concessionario, ne ha riconosciuto implicitamente la legittimazione ad intervenire. Il quarto motivo è accolto: in difetto di appello incidentale del contribuente, la CTR non poteva decidere sulle spese di primo grado, già compensate. La sentenza è cassata sul capo delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.