Notifica cartella ex art. 140 c.p.c. e rilevabilità d’ufficio della decadenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 20165 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di processo tributario, la decadenza del contribuente dal diritto di agire in giudizio per inosservanza dei termini di impugnazione è rilevabile d’ufficio, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, salvo il giudicato interno espresso formatosi sulla questione; non è sufficiente a impedirne la rilevazione il giudicato implicito. La notifica della cartella di pagamento effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso di dieci giorni dalla spedizione. Nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, l’art. 140 c.p.c. si applica anche alle notifiche anteriori alla sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, ove si tratti di rapporti non ancora esauriti. Il motivo che contesti l’esito del procedimento notificatorio deve essere autosufficiente e riportare l’esatta cronologia dei segmenti della notifica.
Il Fatto
L’Agenzia delle Dogane, per il tramite dell’Ufficio competente, notificava al contribuente, in qualità di obbligato in solido, tre avvisi di pagamento per somme a titolo di accise su oli minerali, interessi e indennità di mora. Gli avvisi derivavano da un’indagine della Guardia di Finanza, che contestava al contribuente, dipendente di un Ispettorato Agricolo Provinciale, la violazione dell’art. 23 bis R.D.L. n. 334/1939 per aver destinato ad usi non agevolati prodotti petroliferi denaturati per l’agricoltura.
Depositata la cartella di pagamento presso la casa comunale, il contribuente la impugnava davanti alla CTP, che rigettava il ricorso. In appello la CTR della Puglia accoglieva l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso di primo grado e dichiarava inammissibile l’impugnazione. Il contribuente ricorre per cassazione con due motivi; resiste l’Agenzia con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2909 c.c. e del combinato disposto degli artt. 54 e 23 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la tardività del ricorso di primo grado sarebbe coperta dal giudicato formatosi con la sentenza di prime cure. Il motivo è infondato: non consta che la CTP si sia pronunciata sull’eccezione di inammissibilità avanzata dall’agente della riscossione, sicché non si è formato alcun giudicato espresso in punto di decadenza.
La Corte richiama il principio per cui la decadenza del contribuente dal diritto di agire in giudizio, per inosservanza dei termini di impugnazione, è rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 2969 c.c., operando tale regola anche in sede di legittimità, salvo il giudicato interno espresso, non essendo sufficiente il giudicato implicito (Cass. n. 32637 del 2019; Cass. n. 20978 del 2013).
Con il secondo motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 140 c.p.c., sostenendo che il termine di impugnazione dovesse decorrere dal ricevimento della raccomandata informativa, avvenuto il 14 dicembre 2011, e non dal 16 novembre 2011. Il motivo presenta un profilo di novità che lo rende inammissibile, non avendo il ricorrente dimostrato di aver dedotto in precedenza l’aspetto della spedizione e del ricevimento della raccomandata informativa in relazione al perfezionamento della notifica.
Nel merito la doglianza non coglie nel segno. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., richiamato dall’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa anziché con il suo ricevimento o, comunque, decorsi dieci giorni dalla spedizione. Nei casi di irreperibilità relativa, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, va applicato l’art. 140 c.p.c.. Tali esiti si impongono anche alle notifiche anteriori, ove si tratti di rapporti non ancora esauriti (Cass. n. 35692 del 2021): la notificazione si perfeziona con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore alla compiuta giacenza, o con il decorso di dieci giorni dalla spedizione (Cass. n. 9782 del 2018; Cass. n. 15782 del 2022).
Il motivo difetta inoltre di specificità e autosufficienza, non avendo il ricorrente riportato l’esatta cronologia del procedimento notificatorio, limitandosi a indicare la data di ricezione della raccomandata e sorvolando sugli altri riferimenti temporali, a fronte dell’accertamento in sentenza secondo cui la notifica era avvenuta il 16 novembre 2011. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2909 c.c. – Cosa giudicata
- Art. 2969 c.c. – Rilievo d'ufficio
- Art. 140 c.p.c. – Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia