La riattivazione tardiva del processo notificatorio determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 3078 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica degli atti processuali, qualora essa non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. La mancata riattivazione tempestiva del processo notificatorio, non essendo dedotte le cause giustificative di un’eventuale rimessione in termini, determina l’inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania – Sezione Staccata di Salerno che, accogliendo l’appello della società contribuente, aveva annullato l’avviso di accertamento per Ires, Iva e Irap relativo all’anno d’imposta 2009. Il ricorso veniva notificato alla società, che resisteva con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività della sua proposizione. La sentenza di appello, non notificata, risultava depositata in data 23/09/2016, con conseguente scadenza del termine per impugnare in data 23/03/2017.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso, datato 15 marzo 2017, era stato consegnato all’Ufficiale giudiziario in data 20/03/2017, ma la notifica si era perfezionata solo in data 13/07/2017, a seguito di una seconda spedizione effettuata con accettazione da parte dell’Ufficio Notifiche Esecuzioni presso la Corte d’Appello di Roma in data 6 luglio 2017. La copia notificata recava la dicitura “prosecuzione processo di notificazione”, mentre dell’esito della prima notificazione l’Agenzia non aveva documentato l’esito negativo.
I giudici di legittimità hanno rammentato il costante orientamento per cui, in caso di notifica non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e tempestività, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate. Nel caso di specie, la riattivazione non era avvenuta con la richiesta tempestività, essendo decorso un lasso di tempo ben superiore al termine di salvezza individuato dalla giurisprudenza.
La Corte ha inoltre evidenziato che non era rilevabile il momento in cui l’Avvocatura aveva avuto rispedito l’atto non notificato, né erano state dedotte le eventuali cause giustificative di una rimessione in termini. Il periodo in esame non era interessato da sospensioni eccezionali dei termini processuali, in quanto la sospensione di cui all’art. 39, comma 12, lettera c), del d.l. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, riguardava i termini scadenti dal 24 aprile 2017 al 30 settembre 2017, non quelli già maturati in data antecedente.
In conclusione, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie, agli esborsi di euro 200,00 e agli accessori di legge. Non si applica il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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