Inammissibile il ricorso per bancarotta fraudolenta per genericità dei motivi (Cass. pen. n. 32048 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano in mere doglianze in punto di fatto o ripropongano le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di appello, senza indicare la correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. La genericità del motivo, dalla quale ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deriva l’inammissibilità, si desume anche dalla mancata indicazione degli elementi alla base della censura, come prescritto dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. Non è inoltre censurabile in sede di legittimità il silenzio su una specifica deduzione quando la stessa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata e manchi la dimostrazione della decisività dei rilievi. La consumazione del reato di bancarotta coincide con la pronuncia della sentenza di fallimento, ancorché la condotta si sia esaurita anteriormente.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che, nell’assolverlo da uno dei capi di imputazione e nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, aveva confermato la condanna per il reato di cui all’art. 216, comma 1, n. 1), R.D. 267/1942 (bancarotta fraudolenta patrimoniale). Avverso tale decisione, il difensore proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, tutti incentrati su presunti vizi di motivazione: in ordine all’esclusione dello stato di necessità, alla dichiarazione di penale responsabilità, alla mancata assunzione di prova decisiva, alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e al tempus commissi delicti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato separatamente i cinque motivi di ricorso, ritenendoli tutti inammissibili o infondati. Quanto al primo motivo, relativo all’esclusione dello stato di necessità, ha rilevato che le censure costituivano mere doglianze in punto di fatto, non consentite in sede di legittimità, risultando altresì assente un compendio probatorio idoneo a far ritenere sussistente l’invocata causa di giustificazione.
In relazione al secondo motivo, concernente la dichiarazione di penale responsabilità, la Corte ne ha rilevato la genericità, in quanto fondato su argomenti che riproponevano le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, dalla quale a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
Quanto al terzo motivo, relativo alla mancata assunzione di prova decisiva, la Corte ha precisato che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Il quarto motivo, in ordine all’elemento soggettivo del reato, è stato ritenuto generico per indeterminatezza, poiché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: a fronte di una motivazione logicamente corretta, il ricorrente non aveva indicato gli elementi alla base della censura, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Il quinto motivo, concernente il tempus commissi delicti, è stato infine dichiarato manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale aveva correttamente precisato che la consumazione dei reati di bancarotta coincide con la pronuncia della sentenza di fallimento, ancorché la condotta si sia esaurita anteriormente, in conformità al principio affermato da Sez. 5, n. 40477 del 18/05/2018. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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