Errore revocatorio escluso se investe valutazione atti e thema decidendum (Cons. Stato n. 8660 del 30.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando la decisione si fonda sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, o sull’inesistenza di un fatto positivamente stabilita, e sempre che il fatto non abbia costituito punto controverso e sia stato determinante. Resta estranea all’istituto la diversa lettura del materiale probatorio che investa l’attività di interpretazione e valutazione del giudice: in tal caso si configura un errore di diritto, non revocatorio. Il mancato esame di un documento determina, al più, un errores in iudicando, non essendo il giudice tenuto a motivare sulle ragioni per cui lo ha ritenuto non decisivo. Non sussiste errore revocatorio quando la questione dedotta ha costituito il thema decidendum su cui la sentenza ha espressamente statuito.
Il Fatto
I ricorrenti chiedono la revocazione della sentenza con cui il Consiglio di Stato, in riforma della pronuncia del TAR per il Lazio, aveva respinto il loro ricorso avverso la determinazione con cui l’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana li aveva posti in aspettativa “ora per allora”.
Essi assumono che il giudice della precedente decisione abbia errato nel ritenere intervenute le loro promozioni non nel Contingente bensì in un corpo privato di volontari, e che l’errore derivi dall’omessa percezione del contenuto degli stati di servizio, atti pubblici di prova legale ex art. 2700 c.c. L’ente resiste chiedendo la reiezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama le condizioni cumulative elaborate dalla giurisprudenza per l’errore revocatorio: derivazione dagli atti di causa, estraneità al punto controverso, rapporto di causalità con la pronuncia (Cons. Stato, IV, n. 2431 del 2015). L’errore riguarda solo l’attività ricognitiva di lettura e percezione del contenuto materiale degli atti, non la successiva interpretazione e valutazione del materiale probatorio, che dà luogo a vizi logici e errori di diritto (Cons. Stato, VI, n. 1811 del 2024).
Il giudice non è tenuto a motivare sulla corretta lettura di ciascun documento, essendo sufficiente rispondere al motivo proposto (Cons. Stato, V, n. 725 del 2022), e il nesso causale è di natura logico-giuridica, dovendo la diversa soluzione imporsi come inevitabile (Cons. Stato, VI, n. 826 del 2015).
Nel caso concreto, l’anteriorità o posteriorità delle promozioni rispetto al congedo militare ha costituito il thema decidendum: la sentenza impugnata ha richiamato le difese dei ricorrenti, ricostruito il quadro normativo e concluso che le promozioni erano state disposte in un corpo privato di volontari. Il mancato esame degli stati di servizio configura semmai un errores in iudicando (Cons. Stato, IV, n. 3377 del 2024).
Gli stati di servizio attestano fatti non determinanti: la decisione verte sull’anteriorità rispetto al congedo, fissato ope legis al 21 luglio 2016 dal D.P.C.M. del 25 marzo 2016, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 178 del 2012. L’errore lamentato si esaurisce nella contestazione delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese del grado, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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