Legittimazione esclusa se la carta è già rimossa dal profilo BNPL (ABF Collegio di Bari n. 3166 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di rimozione dal profilo del cliente dei mezzi di pagamento intestati a terzi è priva di interesse ad agire quando il mezzo è già stato cancellato su richiesta del titolare e non risultano operazioni successive. L’eventuale richiesta di inibire in via generale futuri addebiti su metodi non intestati è inammissibile se il ricorrente non deduce la registrazione di altri mezzi di pagamento sul proprio account, difettando una controversia attuale ex art. 100 cod. proc. civ.. Le domande volte ad adeguare le informative dell’intermediario si risolvono in richieste di natura consulenziale o di vigilanza, estranee alla competenza dell’Arbitro. È infine inammissibile la domanda di restituzione di somme addebitate su una carta intestata a un soggetto estraneo al procedimento, non essendo ammessa la sostituzione processuale dinanzi all’ABF.

Il Fatto

Il ricorrente si rivolge all’Arbitro dopo aver esaurito la fase del reclamo. Espone di aver utilizzato una carta prepagata intestata a un terzo con un consenso limitato a una sola transazione e lamenta che l’intermediario abbia poi vincolato la carta per gli addebiti delle rate future, senza il consenso continuativo del titolare.

Sostiene che il meccanismo crei un “garante occulto” e ponga rischi di non conformità ai presidi antiriciclaggio. Chiede la rimozione dal proprio profilo dei mezzi di pagamento intestati a terzi, il rimborso delle somme addebitate e la riformulazione delle condizioni contrattuali. L’intermediario, istituto di pagamento specializzato nei servizi di buy now pay later, eccepisce che la carta è stata volontariamente registrata dal ricorrente e che il consenso del terzo rende legittimi gli addebiti successivi, chiedendo il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina innanzitutto la domanda di rimozione dei mezzi di pagamento intestati a terzi. Dagli estratti conto allegati al ricorso emergono addebiti in favore dell’intermediario nei mesi di luglio e agosto 2025 e il 1° settembre 2025. Tuttavia, la carta risulta rimossa dal profilo su richiesta del terzo titolare il 2 settembre 2025, non risultano operazioni successive e in corrispondenza del 4 settembre 2025 si evince il rimborso parziale della quota annuale. La domanda ha quindi trovato integrale soddisfazione e, su questo punto, difetta l’interesse.

Quanto alla richiesta di inibire in via generale futuri addebiti su metodi non intestati o privi di delega formalizzata, il Collegio rileva che il ricorrente nulla deduce circa l’eventuale registrazione sul proprio account di altri mezzi di pagamento non intestati. Richiamando un consolidato orientamento dell’Arbitro, secondo cui il procedimento presuppone una controversia attuale idonea a fondare l’interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.), la domanda è dichiarata inammissibile per carenza di tale interesse (così questo Collegio, n. 2486/2020).

Anche la domanda di adeguare le informative, in sede di onboarding e nelle schermate di aggiunta dei metodi, è respinta. Il Collegio la qualifica come richiesta di natura consulenziale o di attività di vigilanza, ritenuta inammissibile dai Collegi (ex multis ABF Milano, n. 7531/2025).

Quanto alla domanda di non debenza e restituzione delle somme addebitate sulla carta, il Collegio osserva che la carta è intestata esclusivamente a un soggetto che non è parte del procedimento e che non è ammessa la sostituzione processuale dinanzi all’ABF (così ABF Palermo, n. 7605/2020 e ABF Milano, n. 5535/2014). Le ulteriori domande, formulate solo in sede di repliche, sono infine dichiarate inammissibili perché volte a introdurre domande nuove in violazione del principio del contraddittorio. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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