Ricorso ABF inammissibile se proposto prima dei sessanta giorni dal reclamo (ABF Collegio di Palermo n. 3919 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto all’Arbitro Bancario Finanziario prima dello spirare del termine di sessanta giorni dalla presentazione del reclamo è inammissibile. L’inammissibilità è esclusa soltanto quando il ricorso, pur anteriore alla scadenza del termine, sia comunque successivo alla replica con cui l’intermediario ha manifestato la volontà di non accogliere la pretesa. La pendenza del termine è posta a garanzia della fase di trattazione stragiudiziale della controversia. L’eventuale ristoro degli importi contestati, intervenuto in corso di procedura, non sana il difetto del requisito di procedibilità.
Il Fatto
Il ricorrente espone di aver intrattenuto con l’intermediaria un rapporto di conto corrente bancario e di averne chiesto la chiusura in data 13.08.2024. Nell’ottobre 2024 si avvedeva dell’omessa chiusura del conto e chiedeva conferma al personale dell’intermediaria, ricevendo rassicurazioni in data 18.10.2024. Nel novembre 2025, a seguito di un bonifico erroneamente accreditato da un terzo su quel conto, rilevava la persistenza del rapporto e l’addebito di € 250,00 per spese connesse.
Il conto veniva effettivamente chiuso soltanto il 5.12.2025. Il ricorrente ha quindi adito l’Arbitro chiedendo l’annullamento dell’importo richiesto e la refusione delle spese legali. L’intermediaria ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, per essere stato proposto prima della decorrenza del termine di sessanta giorni dal reclamo; nel merito ha sostenuto che la richiesta di chiusura del 13.08.2024 era priva di sottoscrizione e che solo nel dicembre 2025 era stata regolarizzata, pur avendo provveduto al rimborso delle spese per € 250,48.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare dell’intermediaria, relativa alla tardività della presentazione del ricorso rispetto al reclamo. La questione attiene al rispetto del termine di sessanta giorni previsto quale condizione di procedibilità dell’istanza arbitrale.
Il Collegio richiama il proprio orientamento, espresso dal Collegio di Coordinamento n. 15400/2021, secondo cui la presentazione del ricorso prima dello scadere del termine di sessanta giorni dalla presentazione del reclamo comporta l’inammissibilità del ricorso. A tale regola è posta una sola deroga: il ricorso, pur anteriore alla scadenza del termine, è ammissibile se risulta successivo alla replica dell’intermediaria con cui questa abbia espresso la volontà di non accogliere il reclamo.
Applicando tale principio al caso concreto, il Collegio rileva che il reclamo è stato presentato in data 2.12.2025 e riscontrato dall’intermediaria soltanto in data 07.01.2026, quindi in epoca successiva alla proposizione del ricorso. Ne consegue che il ricorso è stato presentato prima dei sessanta giorni dal reclamo e prima ancora che lo stesso venisse riscontrato dalla resistente: difetta pertanto il requisito di procedibilità e non opera la deroga fondata sulla replica negativa dell’intermediario.
Il Collegio dà atto che l’intermediaria, seppur dopo la presentazione del ricorso, ha provveduto a restituire al ricorrente gli importi inizialmente addebitati. Tale circostanza, tuttavia, non incide sul giudizio di ammissibilità: il ristoro sopravvenuto non sana il difetto del requisito temporale che condiziona la proponibilità dell’istanza.
Su queste premesse il Collegio dichiara il ricorso inammissibile, in accoglimento dell’eccezione preliminare dell’intermediaria.
Nota della Redazione
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