Inammissibile il ricorso sull’aggravante subvalente se non incide sulla pena (Cass. pen. Sez. IV n. 37932 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per carenza di interesse, l’impugnazione dell’imputato finalizzata a ottenere l’esclusione di un’aggravante quando la stessa sia già stata ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti. L’interesse ad impugnare difetta, in particolare, qualora il riconoscimento dell’aggravante non abbia avuto alcuna incidenza sulla determinazione della pena. Ne deriva che la motivazione del giudice di merito, la quale abbia accertato l’insussistenza di tale interesse, non è censurabile per omessa risposta al motivo, risultando la doglianza manifestamente infondata.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 23.01.2025, ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato la penale responsabilità dell’imputato per il reato di furto oggetto di imputazione.

Avverso tale pronuncia il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione. Il ricorrente ha sostenuto che la Corte territoriale non avrebbe risposto a uno specifico motivo di appello, relativo alla dedotta insussistenza delle circostanze aggravanti di cui all’art. 625, nn. 2 e 7, cod. pen., ritenendolo inammissibile sull’erroneo presupposto del difetto di interesse all’impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificando l’unico motivo dedotto come manifestamente infondato. Diversamente da quanto rappresentato dal ricorrente, la Corte d’appello ha puntualmente risposto alla censura formulata in sede di appello in ordine alle circostanze aggravanti indicate.

Sul punto, la sentenza impugnata ha ritenuto l’insussistenza dell’interesse dell’appellante a proporre il motivo, poiché all’imputato era stata applicata la recidiva reiterata e specifica, non contestata in appello, con giudizio di equivalenza rispetto alle attenuanti generiche, stante il divieto di prevalenza della citata aggravante.

Ne consegue che il riconoscimento o meno delle ulteriori aggravanti contestate non avrebbe comunque inciso sulla determinazione della pena. La decisione si pone in linea con l’insegnamento richiamato dalla Corte, secondo cui è inammissibile, per carenza di interesse, l’impugnazione dell’imputato finalizzata a ottenere l’esclusione di un’aggravante già ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti (Sez. IV n. 15937 del 14.03.2024).

Accertata l’inammissibilità del ricorso e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, quantificata in via equitativa nella misura di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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