Truffa telematica e aggravante della minorata difesa: continuità normativa (Cass. pen. Sez. II n. 40686 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’aggravante di cui all’art. 640, comma secondo, n. 2-ter, cod. pen., introdotta dall’art. 16, comma 1, lett. t), n. 1), della legge 28 giugno 2024 n. 90, non costituisce una circostanza di nuovo conio, ma una specificazione della preesistente aggravante comune della minorata difesa, individuata nell’approfittamento delle condizioni di luogo realizzato mediante l’uso di strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare l’individuazione dell’agente. Sussiste, pertanto, continuità normativa con il previgente n. 2-bis del medesimo comma, sicché l’applicazione della circostanza ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della novella non viola il principio di irretroattività di cui all’art. 25 Cost. e all’art. 2 cod. pen. Il delitto circostanziato può essere configurato nella forma tentata quando dalle modalità del fatto sia desumibile con certezza la sussistenza dell’aggravante.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che, all’esito del giudizio dibattimentale, aveva dichiarato la ricorrente responsabile di più truffe consumate e di una truffa tentata, aggravate dalla minorata difesa, condannandola alla pena di due anni e sei mesi di reclusione ed euro 600,00 di multa.

Avverso tale pronuncia l’imputata ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione di legge per l’applicazione retroattiva dell’aggravante introdotta dalla legge n. 90/2024 a fatti commessi nel 2017 e nel 2018; difetto e illogicità della motivazione in punto di identificazione dell’autrice delle truffe e di configurazione dell’aggravante; violazione di legge e illogicità in relazione all’aggravante ritenuta sussistente nella truffa tentata, perché la persona offesa non era caduta nel raggiro.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte ricostruisce l’intervento del legislatore: l’art. 16, comma 1, lett. t), n. 1), della legge 28 giugno 2024 n. 90, entrata in vigore il 17 luglio 2024, ha inserito nel secondo comma dell’art. 640 cod. pen. il n. 2-ter, prevedendo l’aggravante quando il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare l’individuazione dell’agente, con contestuale regime di procedibilità a querela.

Il Collegio rileva che la disposizione è rimasta invariata anche dopo il decreto legge 11 aprile 2025 n. 48, convertito nella legge 9 giugno 2025 n. 80, che ha eliminato il n. 2-bis, già riferito all’art. 61 n. 5 cod. pen., dislocandone il contenuto nel terzo comma con trattamento sanzionatorio più severo e procedibilità d’ufficio.

Secondo la Corte gli interventi legislativi non hanno introdotto un’aggravante di nuovo conio, ma hanno semplicemente enucleato per la truffa c.d. telematica un’ipotesi specifica della minorata difesa, nella specie di approfittamento delle condizioni di luogo, individuata nell’utilizzo del mezzo telematico con modalità volte a schermare l’identità dell’agente o di terzi.

Ne deriva l’insussistenza della dedotta violazione del principio di irretroattività: l’aggravante del n. 2-ter è in continuità normativa con il precedente n. 2-bis, che risultava descritto in fatto nell’imputazione e concretamente configurabile, poiché la finta locazione on line di appartamenti per vacanze era stata orchestrata utilizzando conti correnti e una carta di credito prepagata intestati a terzi ignari, vittime di furto di identità, così ostacolando l’individuazione dell’autore della truffa.

Il secondo motivo è giudicato generico: non si confronta con la congrua motivazione in punto di identificazione della ricorrente e ripropone censure di merito già disattese. La Corte precisa che il collegio territoriale non ha attribuito rilievo al carteggio rinvenuto nella perquisizione e ha raccordato logicamente le risultanze dibattimentali, muovendo dalla riferibilità all’imputata del conto corrente sul quale erano confluiti i pagamenti e dal numero telefonico associato, utilizzato per comunicare con le vittime e per aprire altri conti intestati a terzi ignari.

Quanto al terzo motivo, parimenti manifestamente infondato, dalle modalità del fatto contestato al capo 2) nella forma tentata emerge che, se il reato fosse stato portato a compimento, la condotta sarebbe stata aggravata ai sensi del n. 2-ter, perché commessa a distanza con strumenti idonei a ostacolare l’individuazione dell’agente, richiamando sul punto Sezioni Unite n. 28243 del 28/03/2013, Zonni. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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