Annullamento con rinvio per motivazione apparente sul ruolo associativo (Cass. pen. Sez. II n. 40431 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di delitto associativo, la sentenza emessa in sede di rinvio che non si confronti con gli elementi di segno contrario specificamente indicati dalla difesa incorre in un vizio di assenza di motivazione e nella violazione dell’art. 546, lett. e), cod. proc. pen. Non integrano prova del ruolo associativo gli indizi di carattere neutro, suscettibili di lettura alternativa, né la mera consapevolezza dell’attività illecita del convivente. Il giudice di merito che, dopo l’annullamento, si limiti a una riedizione degli elementi già valutati, omettendo di illustrare le ragioni per le quali una delle ricostruzioni alternative è preferita all’altra, non ottempera alle indicazioni della sentenza rescindente e la decisione deve essere nuovamente annullata con rinvio.

Il Fatto

La ricorrente era stata condannata, all’esito di giudizio abbreviato, per il reato di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui all’art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309/1990. Le si contestava di avere coadiuvato il convivente e il di lui fratello in diverse fasi operative, custodendo e amministrando i proventi, e, dopo l’arresto del compagno, di avere assunto la direzione dell’attività.

La Corte di Appello di Napoli, quale giudice del rinvio dopo un primo annullamento disposto in Cassazione, aveva confermato la condanna. La difesa ha dedotto la violazione degli art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e art. 192 cod. proc. pen., nonché gravi vizi di motivazione, contestando che la sentenza avesse sostanzialmente riproposto gli elementi già valutati dalla pronuncia annullata.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte ricostruisce anzitutto il perimetro del giudizio di rinvio, aprendo con l’osservazione che la corte territoriale ha concordato con la difesa sul ruolo del tutto marginale della donna fino all’arresto del compagno, salvo poi affermare in modo apodittico, senza indicarne la fonte, che ella intratteneva contatti con un sodale per trasmettere informazioni sugli appuntamenti con i clienti.

Il Collegio passa quindi in rassegna gli indizi valorizzati nella sentenza impugnata, qualificandoli uno per uno come neutri o non pregnanti. La vicenda delle “mattonelle” poste a copertura della cassaforte e del denaro trasferito altrove non prova alcunché rispetto alla contestazione associativa, restando indimostrato che le somme siano state reinvestite nel narcotraffico. Analogamente, il mancato versamento del contributo economico al familiare di un sodale detenuto non è palesemente indicativo di un rafforzamento del vincolo associativo e ammette una lettura alternativa, quale mera ritorsione personale.

Secondo la Corte, il compito del giudice di merito non era stabilire quale lettura dei fatti preferire, ma spiegare adeguatamente le ragioni per cui una delle ricostruzioni alternative doveva essere esclusa. La corte territoriale ha invece omesso questo confronto, valorizzando soltanto gli elementi accusatori. Se due conversazioni intercettate appaiono in chiave accusatoria più significative, la sentenza non si è minimamente misurata con le conversazioni richiamate dalla difesa, dalle quali emergerebbe un ruolo di dissociazione rispetto alle attività illecite del compagno.

Da qui la duplice censura: da un lato l’assenza di motivazione per mancato compiuto seguito alle indicazioni della sentenza rescindente; dall’altro la violazione di legge consistente nel mancato rispetto dell’art. 546, lett. e), cod. proc. pen., non essendosi il giudice confrontato con gli elementi di segno contrario specificamente indicati. La sentenza è pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, restando superflui il secondo e il terzo motivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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