Risoluzione dell’appalto e sospensioni illegittime: restitutio in integrum (Cass. civ. Sez. I n. 8765 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto di opere pubbliche, la risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento del committente produce, in forza dell’effetto retroattivo di cui all’art. 1458 c.c., una totale restitutio in integrum, venendo meno tutti gli effetti del negozio e i diritti che ne sarebbero derivati. Il contratto di appalto non è ad efficacia istantanea, ma ad esecuzione prolungata, con conseguente operatività dell’obbligo restitutorio. Ne deriva che, una volta intervenuta la risoluzione, gli artt. 24 e 25 del D.M. n. 145 del 2000, che disciplinano le sospensioni dei lavori, rispettivamente legittime e illegittime, non trovano più applicazione, presupponendo un contratto valido ed operante. L’appaltatore che abbia scelto lo strumento risolutorio è tenuto a provare l’esistenza e la quantità dei danni, non potendo invocare le riserve né le clausole penali di cui non si sia avvalso.
Il Fatto
Una società appaltatrice otteneva l’affidamento di lavori di ristrutturazione di un distretto sanitario. I lavori venivano sospesi due volte: la prima per indisponibilità dei luoghi, protrattasi per circa due anni; la seconda per mancata approvazione della perizia di variante, per ulteriori sette mesi. La società conveniva in giudizio la committente chiedendo la risoluzione del contratto per grave inadempimento e il risarcimento dei danni, quantificati secondo i criteri dell’art. 25 del D.M. n. 145 del 2000.
Il tribunale accoglieva la domanda, riconoscendo l’illegittimità di entrambe le sospensioni e liquidando l’importo richiesto. La Corte d’appello, in parziale accoglimento del gravame della committente, riduceva il risarcimento, escludendo l’applicabilità dell’art. 25 in caso di risoluzione e liquidando il solo mancato utile in via equitativa. La società ricorreva per cassazione; la committente resisteva con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il nodo centrale: se, intervenuta la risoluzione del contratto di appalto, residuino spazi per l’applicazione della disciplina delle sospensioni. Il contratto di appalto, si osserva, non è ad efficacia istantanea né configura un rapporto a prestazioni continuative o periodiche, ma è ad esecuzione prolungata. Ne consegue l’integrale operatività dell’art. 1458, primo comma, c.c.: la risoluzione produce un effetto liberatorio ex nunc rispetto alle prestazioni da eseguire e un effetto recuperatorio ex tunc rispetto a quelle già eseguite.
Con la risoluzione si determina, per ciascun contraente e indipendentemente dall’imputabilità dell’inadempienza, una totale restitutio in integrum. L’obbligazione restitutoria non ha natura risarcitoria, derivando dal venir meno della causa delle reciproche attribuzioni. Ove la restituzione in natura non sia possibile, il giudice la dispone per equivalente, commisurandola al valore della prestazione al momento della pronuncia.
Da qui la conseguenza decisiva: gli artt. 24 e 25 del D.M. n. 145 del 2000 trovano applicazione solo quando l’appalto sia stato ultimato ed eseguito, non nel caso di risoluzione. Sia le riserve sia le sospensioni presuppongono un contratto valido ed operante, con la funzione di far valere pretese di maggiori compensi rispetto al prezzo originario. Eliminato il rapporto negoziale, non può più discutersi della legittimità delle sospensioni né della consistenza delle riserve.
Le spese generali di cantiere, pur poste a carico dell’appaltatore dall’art. 5 del D.M. n. 145 del 2000, sono rimborsabili quando il comportamento della stazione appaltante ne abbia determinato un aggravio: ciò accade in caso di illegittima sospensione, non in caso di risoluzione, ove occorre la prova. Quanto alla clausola penale, la richiesta di applicazione non può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di risoluzione o di risarcimento, stante l’indipendenza delle domande.
Il motivo sull’omesso esame di prove è inammissibile, non integrando l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. quando il fatto storico sia stato comunque esaminato. Anche il ricorso incidentale è rigettato: la tesi del recesso per mutuo dissenso è nuova, e il criterio indennitario già previsto dall’art. 345 della legge n. 2248 del 1865 è applicabile per analogia anche alla risoluzione per inadempimento, a titolo di parametro del lucro cessante.
Nota della Redazione
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