Cass. pen. Sez. VI n. 36106/2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 36106/2026 (R.G. 29622/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
SENTENZA
avverso la sentenza del 07/05/2026 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Antonietta Picardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato , che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Salerno, in sede di rinvio a seguito di sentenza della Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione del 3 dicembre 2025, ha confermato la condanna di alla pena di anni tre e mesi otto di ,~ reclusione ed euro 950 di multa, previa riunione in continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte di appello di Salerno irrevocabile il 23 ottobre 2024. era stato condannato con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno, confermata con sentenza della Corte di appello del 13 marzo 2025, perché riconosciuto responsabile dei reati di cui all’art. 640, commi 1 e 2, n. 2-bis cod. pen., commessi in il 9 agosto 2023 tra le La Seconda Sezione di questa Corte aveva annullato la sentenza di appello del 13 marzo 2025, limitatamente alle pene sostitutive, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Salerno e dichiarato irrevocabile l’affermazione di penale responsabilità del 2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. atto cod. proc. peno nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, chiede l’annullamento della sentenza impugnata e denuncia:
2.1. Violazione di legge (artt. 627 cod. proc. pen., 20-bis cod. peno e 58 e 59 Rileya che la Seconda Sezione penale, in sede di rinvio, aveva enunciato principi di diritto, ai quale la Corte di merito avrebbe dovuto allinearsi, evidenziando che: le pene sostitutive sono concedibili anche ai soggetti recidivi; i precedenti penali e la sola personalità negativa non possono, da soli, costituire criteri ostativi automatici poiché l’art. 59 I. 689 cito individua tassativamente le condizioni soggettive escludenti; la condizione ostativa di cui all’art. 58 I. 689 cito non può fondarsi sui meri precedenti ma richiede una prognosi fondata su elementi concreti e attuali.
La Corte di appello, violando il principio di diritto posto dalla sentenza rescindente, non ha evidenziato la sussistenza di condizioni ostative, non ha esaminato le condizioni attuali familiari, abitative e sociali del ricorrente, che ha domicilio in nell’abitaizone in cui convive con la compagna e una figlia minore, già positivamente valutate dalla Corte di appello con applicazione della misura degli arresti domiciliari fin dal 30 gennaio 2025 comportamento tenuto con il rispetto delle prescrizioni impostegli. e il corretto Vizio motivazione perché argomentazioni svolte provvedimento impugnata risultano apparenti e assertive per omesso confronto con i positivi elementi emersi agli atti, e, infine, non attuali risolvendosi nei medesimi argomenti censurati dalla sentenza di annullamento. I Giudice del merito omettono il bilanciamento tra le esigenze di prevenzione e quelle di rieducazione e reinserimento sociale, esigenze che vanno saggiate in concreto e non sul piano della mera astrattezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato perché proposto per motivi infondati.
2. La Corte di appello, in sede rescissoria, ha denegato l’applicazione delle pene sostitutive e ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per fare luogo, sulla scorta dei criteri prognostici di cui al combinato disposto degli artt. 133 cod. peno e 58 I. 689 del 1981, all’applicazione della pena della detenzione domiciliare che non offriva sufficienti garanzie né sotto l’aspetto della prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati né sotto quello dell’adempimento delle prescrizioni da parte del condannato.
Ha evidenziato che il è recidivo, specifico per la commissione di reati contro il patrimonio e, fra questi, una condanna per estorsione). Ha sottolineato, infine, la gravità dei fatti per i quali si procede poiché il aveva commesso, in tempi ravvicinati, numerosi reati di truffa in danno di soggetti anziani e vulnerabili per procurarsi ingiusti profitti. L’imputato, inoltre, nel corso di esecuzione della misura dell’obbligo di dimora, applicatogli per un precedente reato, aveva violato gli obblighi impostigli, venendo arrestato il 30 agosto 2023 in flagranza di reato. 3.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Seconda Sezione di questa Corte, nella sentenza rescindente, aveva annullato il diniego di applicazione della pena sostitutiva di cui alla sentenza del 13 marzo 2025 della Corte di appello di Salerno evidenziando che la sussistenza di precedenti penali a carico dell’imputato non può essere ritenuta ex se elemento ostativo alla concessione delle pene sostitutive e ciò perché il legislatore ha stabilito, quali condizioni ostative, circostanze che appaiono del tutto indipendenti dalla negativa personalità desumibile dai precedenti penali così che le sanzioni introdotte dall’art. 20-bis del codice penale sono concedibili anche ai recidivi pur se reiterati.
II rinvio all’art. 133 cod. peno – prosegue la sentenza rescindente – contenuto nell’art. 58 I. n. 689 del 1981 come riformulato, va letto in stretta connessione con successivo art. 59 che pure ha previsto quali condizioni ostative circostanze tutte relative al reato per cui si procede e non riferibili ai precedenti e che la condizione ostativa per la concessione delle pene sostitutive, espressamente prevista dal legislatore, è invece quella dettata dall’art. 58, primo comma, cito secondo cui la pena detentiva non può essere sostituita quando non assicura la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati ovvero sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Così che, ai fini della esclusione, si richiede un giudizio prognostico circa una pericolosità qualificata ed un concreto pericolo di violazione delle condizioni imposte che certamente potrà pure tenere conto dei precedenti, ma che non può esaurirsi solo nella valutazione degli stessi.
3. Il principio di diritto ora illustrato, che dettava le coordinate entro le quali doveva muoversi la valutazione rimessa al giudice del merito, è stato pienamente rispettato dalla Corte di appello e, pertanto, non è configurabile alcun vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 627 cod. proc. pen .. Va evidenziato che si è in presenza di un annullamento disposto per vizio di motivazione, e che, affermato il principio di diritto secondo cui i precedenti penali e la recidiva non costituiscono condizioni ostative all’applicazione della pena sostitutiva, il giudice del rinvio era chiamato a compiere un nuovo completo esame delle circostanze di fatto e della personalità dell’imputato onde stabilire se la pena irrogatagli potesse essere sostituita con la detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen., una valutazione che, come premesso nella sentenza impugnata (pag. 3), attraverso il richiamo a un precedente di legittimità (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024), doveva essere compiuta verificando la sussistenza delle condizioni per disporre la sostituzione della pena detentiva irrogata al funzionale a realizzare l’obiettivo di “decarcerizzazione” del sistema penale indicato quale una finalità da realizzare al fine di promuovere il reinserimento del condannato e favorire il minore sovraffollamento delle carceri, obiettivo, questo, che costituisce il file rouge che lega le varie disposizioni in materia di pena recate dal d. Igs. n. La Corte di appello, in linea con tali premesse e, soprattutto, esaminando l’applicazione dell’istituto delle pene sostitutive in chiave di reinserimento del condannato, ha ritenuto che le modalità dei fatti, la loro evidente gravità (l’imputato aveva raggirato persone anziane e approfittando della loro fragilità emotiva e psicologica si era fatto consegnare risparmi e beni di ingente valore economico, operando in una zona molto distanze da quella di residenza abituale), la specifica recidiva del anche con la commissione di un reato contro il patrimonio implicante violenza alle persone, come l’estorsione, il comportamento serbato durante la esecuzione della misura applicatagli per fatti precedenti, non assicurassero la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati e, anzi, integrassero fondati motivi per ritenere che le prescrizioni impostegli non sarebbero state adempiute dal condannato realizzando, così, la funzione rieducativa della pena.
La Corte di appello, in ragionato confronto critico con gli elementi evidenziati dalla difesa – le condizioni personali e familiari dell’imputato; la circostanza che sia sottoposto a detenzione domiciliare per altro fatto e che abbia rispettato le prescrizioni impostegli – ha ritenuto recessivi i dati positivi ed ha espresso un giudizio prognostico sulla pericolosità qualificata ed il concreto pericolo di violazione delle condizioni imposte tali da rendere prevedibile l’inefficacia della pena sostitutiva, e prevalente, sulla finalità rieducativa della pena, la funzione preventiva.
Il comportamento successivo ai fatti valorizzato anche con il ricorso (l’adattamento dell’imputato al regime di detenzione domiciliare in altro processo; la convivenza con una compagna, valorizzata per l’applicazione del regime cautelare di arresti domiciliari; la recente paternità) non è ex se decisivo e la motivazione della sentenza impugnata non è apparente o manifestamente illogica sol perché non esamina tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., attribuendo valore dirimente e risolutivo alle circostanze fattuali pure indicate dalla difesa, poiché il Giudice del merito è tenuto, in chiave prognostica e in ragionato bilanciamento tra esigenze preventive ed esigenze rieducative, a valutare tutti gli elementi acquisiti che rendono la pena sostitutiva inidonea a realizzare la finalità preventiva, senza poter escludere dal panorama conoscitivo i precedenti penali, la loro natura e reiterazione (nel caso anche una condanna per estorsione), l’epoca recente di commiss!one degli illeciti e le modalità di commissione, ritenuti ragionevolmente particolarmente gravi e, nel caso, adeguatamente valorizzati.
Il giudizio discrezionale del giudice di merito, alla stregua dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., se adeguatamente motivato, sfugge, come noto, al sindacato di legittimità. 4.Consegue al rigetto del ricorso la condanna di al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 1 ottobre 2026
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 20-bis c.p. – Pene sostitutive delle pene detentive brevi
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 640 c.p. – Truffa
- Art. 627 c.p.p. – Giudizio di rinvio dopo annullamento