Inammissibile il ricorso generico e la prescrizione maturata dopo la sentenza (Cass. pen. Sez. VII n. 40043 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si fondi su una caotica esposizione delle doglianze, di tenore confuso e scarsamente perspicuo, tale da rendere disagevole la lettura ed esulare dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato. Il vizio di motivazione deve essere dedotto indicando gli elementi posti a base della censura, così da consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, a norma dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso impedisce di ritenere rilevante, ai fini della prescrizione, il decorso del tempo successivo all’emissione della decisione impugnata.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna per il reato di cui agli artt. 223, comma 1, e 216, comma 1, nn. 1) e 2), e comma 2, R.D. 267/1942, con contestazione della bancarotta.
Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge per la sopravvenuta estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. La questione arriva in Cassazione dopo la conferma in secondo grado.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è generico per indeterminatezza. A fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, il ricorrente non indica gli elementi posti a base della censura e non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La Corte richiama la Sez. 2 n. 7801 del 19.11.2013, dep. 2014.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il termine massimo di prescrizione della fattispecie è pari ad anni dodici e mesi sei, decorrente dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, collocata al 25 gennaio 2012. Ad esso vanno sommate due sospensioni (pari a giorni 276), rispettivamente dal 9 aprile 2021 all’8 marzo 2022, per legittimo impedimento dell’imputato, e dall’11 luglio 2024 al 12 febbraio 2025, per astensione dei difensori. Il termine massimo è quindi decorso il 28 aprile 2025, successivamente alla sentenza di secondo grado.
La Corte aggiunge un passaggio centrale sul piano processuale. La inammissibilità del ricorso, qui dichiarata, impone di ritenere non rilevante ai fini della prescrizione il decorso del tempo successivo all’emissione della decisione impugnata. Ciò in conformità agli orientamenti della stessa sede di legittimità, che riconoscono anche alla manifesta infondatezza dei motivi la natura di causa originaria di inammissibilità, tale da impedire la valida instaurazione dell’ulteriore fase di impugnazione. Sono richiamate le Sezioni Unite 30.6.1999, Sezioni Unite 22.11.2000 e Sezioni Unite n. 23428 del 22.3.2005.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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