La detenzione cautelare non impone la rivalutazione della pericolosità sociale (Cass. pen. Sez. 7 n. 18897 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione, il ripristino della misura sospesa per la sopravvenuta detenzione del sorvegliato presuppone – a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024 – che attualità e persistenza della pericolosità sociale siano rivalutate anche nel caso in cui la detenzione si sia protratta per meno di due anni. Tale obbligo di rivalutazione, anche d’ufficio, ricorre esclusivamente quando la sospensione dell’efficacia della misura sia dipesa da una detenzione espiativa, ossia dall’esecuzione di una pena definitiva, che ha un effetto intrinsecamente risocializzante. Non altrettanto avviene nel caso di detenzione conseguente all’applicazione di una misura cautelare di tipo custodiale, la quale postula l’esistenza di un dato evocativo di segno opposto, costituito dalla ritenuta pericolosità dell’interessato. In tale evenienza, la mancata rivalutazione della pericolosità sociale non preclude la configurabilità del reato di cui all’art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 a carico di chi abbia violato le prescrizioni della misura di prevenzione. L’insussistenza di una condizione di efficacia della misura di prevenzione precluderebbe invece la configurabilità del reato quando la sospensione origini dalla detenzione espiata.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania aveva confermato la decisione del Tribunale di Siracusa che aveva ritenuto l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, per aver violato la prescrizione di non allontanarsi dal domicilio nelle ore notturne, contenuta nella misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.. L’imputato era stato condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche subvalenti rispetto alla contestata recidiva e applicata la diminuente del rito, alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione.
Avverso la sentenza d’appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione per l’omessa nuova valutazione della pericolosità sociale. Con il secondo motivo, lamentava l’illegittimo riconoscimento della recidiva, ritenuta prevalente sulle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Settima Sezione Penale ha preliminarmente richiamato il principio di diritto consolidato, per cui il ripristino della misura sospesa per la sopravvenuta detenzione del sorvegliato presuppone la rivalutazione dell’attualità e della persistenza della pericolosità sociale, anche se la detenzione si sia protratta per meno di due anni, in virtù della citata sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024. La mancanza di tale condizione di efficacia preclude la configurabilità del reato di cui all’art. 75 d.lgs. 159/2011 a carico di chi violi le prescrizioni della misura (Sez. 1, n. 14346 del 08/01/2025, Pizzimenti, Rv. 287880 – 01).
Tale principio, però, è stato ritenuto non applicabile al caso di specie. La Corte ha precisato che l’obbligo di rivalutazione postula che la sospensione dell’efficacia della misura sia avvenuta a causa di una detenzione espiativa, ossia di un soggetto assoggettato all’esecuzione di una pena definitiva. Nel caso in esame, invece, la sospensione era originata da una detenzione conseguente all’applicazione di una misura cautelare di tipo custodiale.
La distinzione tra le due tipologie di detenzione è dirimente: il trattamento penitenziario in espiazione della pena svolge una funzione rieducativa ed è intrinsecamente risocializzante, modificando l’attitudine antisociale del condannato. La restrizione di natura cautelare rappresenta, al contrario, un sicuro indice sintomatico della pericolosità sociale del soggetto, postulandone la ritenuta attualità, e non può quindi fondare l’obbligo di una nuova valutazione ai fini dell’efficacia della misura di prevenzione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata specifica e scevra da vizi logici. Il riconoscimento della recidiva era stato motivato con il notevole casellario giudiziale e con la violazione sistematica e reiterata della misura cautelare, successiva ai fatti, che avevano determinato un aggravamento della stessa. Il ricorrente, pertanto, aveva riproposto rilievi aspecifici, sollecitando una mera rivalutazione di elementi fattuali, avulsa dal sindacato riservato al giudice di legittimità.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non potendosi escludere profili di colpa, alla sanzione di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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