Il diniego delle generiche non esige l’esame di tutti gli elementi favorevoli (Cass. pen. Sez. 7 n. 10157 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che prospetti una ricostruzione dei fatti alternativa a quella operata dal giudice di merito, basata su criteri di valutazione diversi da quelli adottati. In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Il Fatto
La Corte di Appello di Bologna aveva confermato la sentenza di primo grado con cui l’imputato era stato condannato per il reato di furto in abitazione aggravato in concorso, ai sensi degli artt. 110, 624-bis e 625, n. 2, cod. pen.. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: l’erronea valutazione degli elementi probatori posti a fondamento della dichiarazione di responsabilità e l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, in sede di vaglio preliminare di ammissibilità, ha rilevato la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso. La doglianza sull’accertamento della responsabilità non era consentita in sede di legittimità, poiché tendeva a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti attraverso criteri di valutazione differenti rispetto a quelli adottati dal giudice di merito. La sentenza impugnata, trattandosi di ipotesi di doppia conforme, aveva esplicitato le ragioni del proprio convincimento sulla base di numerosi elementi probatori precisi e concordanti, senza incorrere in vizi logici o giuridici.
Con specifico riferimento al concorso nel reato, i giudici di merito avevano valorizzato le risultanze relative agli spostamenti dell’imputato: questi era stato contattato dai coimputati la sera antecedente il furto, li aveva accompagnati con la propria autovettura sul luogo del delitto e li aveva poi recuperati, dopo avere compiuto un preliminare sopralluogo per verificare i tempi di percorrenza. Tali circostanze, valutate unitariamente, erano state ritenute inequivocamente indicative del contributo concorsuale.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il consolidato principio per cui, in materia di diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti. È sufficiente, infatti, che il giudice faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata risultava esente da evidenti illogicità, avendo la Corte territoriale adeguatamente giustificato il diniego.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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