Inammissibile il ricorso per rivalutazione probatoria e doglianze sulla pena (Cass. pen. Sez. 7 n. 12104 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova, quando le censure siano finalizzate a ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie, estranea al sindacato di legittimità e priva della specifica indicazione di travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. In tema di trattamento sanzionatorio, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che esercita il proprio potere in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen., e l’obbligo motivazionale è assolto anche con espressioni quali “pena congrua” o “pena equa”, essendo necessaria una spiegazione analitica solo quando la pena superi di gran lunga la misura media edittale. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede l’esame di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente un congruo riferimento a quelli negativi ritenuti decisivi.

Il Fatto

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 22 settembre 2025, ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di tentata rapina aggravata. Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di doglianza. Con il primo, ha censurato la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità. Con il secondo, ha contestato la determinazione del trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo di ricorso non consentito dalla legge in sede di legittimità. Le censure proposte, infatti, miravano a una rivalutazione delle risultanze probatorie, attività estranea al sindacato di legittimità e avulsa da una pertinente indicazione di specifici travisamenti di emergenze processuali. I giudici di merito, con corretti argomenti logici e giuridici, avevano già respinto le medesime doglianze in appello, esplicitando le ragioni del loro convincimento sulla base di dichiarazioni chiare, precise e concordanti rese dai testi, motivatamente ritenute attendibili.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha qualificato manifestamente infondato. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è sufficiente che il giudice utilizzi espressioni quali “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento” per assolvere all’obbligo di motivazione; una spiegazione specifica e dettagliata è richiesta soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale.

Con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha precisato che non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti. È sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi, ovvero all’assenza di elementi positivi, restando disattesi tutti gli altri. Nel caso di specie, i giudici hanno motivato il diniego richiamando la mancata allegazione di elementi positivamente apprezzabili, le gravi modalità e circostanze del fatto e la comprovata capacità a delinquere dell’imputato, gravato da precedenti.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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