Sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità su richiesta dopo decreto penale (Cass. pen. n. 18014/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice per le indagini preliminari, anche dopo l’emissione del decreto penale di condanna e in assenza di opposizione da parte dell’imputato, può procedere alla sostituzione della pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285 del 1992, qualora ne sia fatta espressa richiesta dall’interessato nei termini di legge.
La disposizione che prevede la sostituzione “anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione” deve essere interpretata nel senso che la richiesta espressa dell’imputato, manifestata successivamente alla notifica del decreto, costituisce una forma di “non opposizione” idonea ad attivare il subprocedimento di sostituzione, senza che sia necessaria la proposizione di un atto di opposizione formale.
La possibilità di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità sussiste anche quando, in sede di emissione del decreto penale, sia già stata operata la conversione della componente detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., non essendo i due regimi sanzionatori incompatibili, ma costituendo strumenti distinti di adeguamento della sanzione al caso concreto, con prevalenza del principio del favor rei e dell’accesso a un istituto deflattivo e rieducativo.
L’interpretazione restrittiva che escluda tale possibilità contrasta con la ratio della norma, che è diretta a favorire l’accesso a un’alternativa alla detenzione e alla pena pecuniaria, e con il diritto di difesa del condannato a ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole senza dover subire un aggravio processuale.
Il Fatto
Il GIP del Tribunale di Campobasso emetteva decreto penale di condanna nei confronti dell’imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, commi 2, lett. b, e 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992), irrogando la pena di euro 900,00 di ammenda, ottenuta dalla conversione della pena detentiva (10 giorni di arresto) in pena pecuniaria. In assenza di opposizione, la difesa dell’imputato chiedeva la sostituzione della pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità, depositando la dichiarazione di disponibilità dell’ente convenzionato.
Il GIP rigettava l’istanza, ritenendo che la richiesta di sostituzione fosse ammissibile solo in sede di opposizione al decreto, non essendo possibile, in applicazione dell’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., sostituire con il lavoro di pubblica utilità una pena già convertita in pena pecuniaria. Avverso tale ordinanza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza impugnata con rinvio. Ha richiamato il consolidato orientamento, espresso in particolare da Sez. 4, n. 6879/2021, Parolin, e ribadito da Sez. 4, n. 9225/2026, Maiorano, secondo cui la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada può essere richiesta dall’imputato anche dopo l’emissione del decreto penale di condanna, in assenza di opposizione. La stessa norma, nel prevedere che la sostituzione possa essere disposta “anche con il decreto penale, se non vi è opposizione”, consente di interpretare la richiesta espressa dell’imputato come una manifestazione di “non opposizione”, idonea ad attivare il procedimento sostitutivo.
La Corte ha respinto la tesi del giudice di merito che riteneva i due regimi sanzionatori (conversione in pena pecuniaria e successiva sostituzione con lavoro di pubblica utilità) incompatibili, affermando che il lavoro di pubblica utilità costituisce un’alternativa favorevole, in linea con la ratio deflattiva e rieducativa della norma, e che il diritto di difesa dell’imputato a beneficiare di tale istituto non può essere sacrificato da una lettura formalistica della legge. La richiesta dei lavori di pubblica utilità attiva, in sostanza, un subprocedimento che, in caso di esito positivo, conduce all’estinzione del reato.
La Corte ha, infine, ritenuto che le modifiche apportate dall’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotte dal d.lgs. n. 31/2024, non ostino a tale interpretazione, in quanto la norma, nel disciplinare la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria nel decreto penale, non preclude la successiva richiesta di lavoro di pubblica utilità, che costituisce un istituto speciale e autonomo, da valutarsi sulla base dei presupposti e delle finalità che gli sono propri. Ha, pertanto, annullato l’ordinanza impugnata, disponendo il rinvio al Tribunale di Campobasso per un nuovo esame della richiesta di sostituzione, in conformità ai principi enunciati.
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