Resistenza e lesioni durante l’atto d’ufficio: limiti del controllo cautelare (Cass. pen. Sez. VI n. 31857/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare, il ricorso per cassazione non consente la revisione degli elementi fattuali, dello spessore indiziario o delle valutazioni riservate al giudice di merito. Il controllo di legittimità riguarda le ragioni giuridiche del provvedimento, la qualificazione dei fatti e l’assenza di manifesta illogicità. Nel delitto previsto dall’art. 337 cod. pen., il dolo consiste nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia per opporsi al compimento dell’atto d’ufficio, restando irrilevanti i motivi ulteriori dell’agente. Il pericolo di reiterazione non richiede specifiche occasioni imminenti di recidiva, ma una prognosi fondata sulla condotta, sulla personalità e sul contesto socio-ambientale.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari applicava all’indagato la custodia cautelare in carcere per i reati pluriaggravati previsti dagli artt. 337 e 583-quater cod. pen.. Il Tribunale respingeva la richiesta di riesame. Le contestazioni riguardavano una violenta reazione contro gli operatori intervenuti per eseguire un provvedimento amministrativo relativo alle condizioni dell’immobile, alla rimozione di rifiuti ingombranti e al ripristino del decoro della zona.
Il ricorrente sosteneva che l’attività d’ufficio fosse già terminata e che la reazione costituisse un mero sfogo, non diretto contro gli operanti. Contestava inoltre il nesso funzionale richiesto dall’art. 583-quater cod. pen., il pericolo di reiterazione e l’inadeguatezza degli arresti domiciliari con controllo elettronico.
La Motivazione della Corte
La Cassazione premette che, in materia cautelare, non può rivalutare gli elementi materiali della vicenda, le condizioni soggettive dell’indagato o l’adeguatezza della misura. Può verificare soltanto la correttezza giuridica della decisione e l’eventuale manifesta illogicità della motivazione. Il principio trova riscontro, tra gli altri, in Sezioni Unite n. 11 del 22 marzo 2000 e Sez. II n. 27866 del 17 giugno 2019.
Il primo motivo sollecitava una diversa lettura delle risultanze fattuali. Il Tribunale aveva accertato che gli operatori stavano ancora eseguendo il provvedimento quando il ricorrente aveva lanciato oggetti pesanti, colpito alcuni agenti e proseguito la condotta sino a rendere necessaria una lunga mediazione. La violenza risultava quindi diretta a ostacolare l’attività in corso. Tali circostanze integravano il dolo di resistenza richiesto dall’art. 337 cod. pen..
Per le lesioni, la Corte conferma l’applicabilità dell’art. 583-quater cod. pen.. La norma richiede che l’offesa sia cagionata a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni. Poiché l’attività non era conclusa e la violenza mirava a impedirne la prosecuzione, il necessario nesso funzionale risultava motivatamente accertato.
Anche la censura relativa alle esigenze cautelari viene giudicata manifestamente infondata. Secondo Sez. II n. 1122 del 2 dicembre 2025, la prognosi richiesta dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non presuppone specifiche occasioni di ricaduta nel reato. Il giudice deve invece considerare modalità della condotta, personalità e contesto. Il Tribunale aveva valorizzato la violenza sproporzionata, l’assenza di autocontrollo e i precedenti specifici.
La stessa incapacità di autolimitazione giustificava il giudizio di inadeguatezza delle misure meno afflittive. Il controllo elettronico non avrebbe assicurato la sorveglianza continuativa ritenuta necessaria. La Corte dichiara quindi il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
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