Conflitto di competenza e unitarietà dell’esecuzione con pluralità di titoli (Cass. pen. Sez. I n. 34758 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conflitto di competenza nel procedimento di esecuzione, quando nei confronti dello stesso soggetto siano eseguibili più provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza funzionale appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., anche se la questione attenga a un unico e diverso titolo esecutivo. Il criterio è di tipo oggettivo e cronologico e non distingue tra questione relativa a un solo titolo o alla totalità di essi. L’art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen. non deroga a tale regola generale di attribuzione. Di conseguenza, l’ulteriore riduzione di un sesto ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove non applicata dal giudice che ha deliberato la sentenza, può essere disposta dal giudice dell’esecuzione competente secondo le regole generali, anche tardivamente e d’ufficio.
Il Fatto
Il pubblico ministero presso il Tribunale di Potenza ha chiesto al G.i.p. dello stesso Tribunale, quale giudice dell’esecuzione, di applicare a un condannato la riduzione di un sesto ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. in relazione a una sentenza resa dal G.i.p. del Tribunale di Taranto all’esito di giudizio abbreviato, divenuta irrevocabile, e di revocare la sospensione condizionale della pena concessa con quella pronuncia per sopravvenute condanne.
Il G.i.p. di Potenza ha accolto la richiesta di revoca e ha declinato la propria competenza sulla riduzione, richiamando l’art. 665, comma 1, cod. proc. pen. Il G.i.p. di Taranto ha sollevato conflitto di competenza, invocando l’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. e l’art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
Il conflitto, riconducibile all’art. 28, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., è risolto con la dichiarazione della competenza del G.i.p. del Tribunale di Potenza. La Corte muove dalla regola secondo cui, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili, la competenza spetta al giudice della condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene a un solo titolo esecutivo.
L’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. introduce un criterio oggettivo e cronologico di determinazione della competenza funzionale e non opera alcuna distinzione tra questione relativa a un unico titolo o alla totalità dei titoli. La posizione del soggetto nei cui confronti siano state pronunciate più sentenze deve essere gestita in modo unitario da un unico giudice, funzionalmente competente su ogni questione attinente all’esecuzione di una qualsiasi delle sentenze.
Il G.i.p. di Potenza, disconoscendo la propria competenza sulla sola richiesta di riduzione, ha derogato al principio di unitarietà dell’esecuzione: ha rivendicato la competenza sulla revoca della sospensione relativa alla sentenza tarantina e l’ha negata per la riduzione sulla stessa pronuncia. Il richiamo al solo comma 1 dell’art. 665 cod. proc. pen. è incompleto, dovendosi leggere la disposizione alla luce del comma 4.
La conclusione non muta per effetto dell’art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui l’ulteriore riduzione di un sesto può essere disposta dal giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, in ossequio alla regola generale. Se la riduzione non è stata applicata nei tempi previsti e frattanto divengono irrevocabili altre sentenze, opera il criterio del comma 4, con applicazione d’ufficio e anche tardiva, non richiedendo espressa istanza.
Nota della Redazione
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