Il verbale penale è utilizzabile nel procedimento disciplinare (Cons. Stato n. 8170 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli eventuali vizi nella acquisizione della prova da parte dell’autorità giudiziaria penale non comportano l’automatica inutilizzabilità della stessa nel procedimento disciplinare, poiché il regime dell’art. 191 cod. proc. pen. è regola esclusiva del processo penale. Il verbale di interrogatorio redatto da pubblico ufficiale, assistito da difensore e non contestato con querela di falso, è legittimamente acquisito una volta rilasciato il nulla osta della Procura, la cui efficacia è sanante anche se intervenuto in momento successivo. I fatti storici accertati in sede penale possono essere valutati ai fini disciplinari, ove il contraddittorio sia stato garantito, e la destituzione è proporzionata quando la condotta negligente, unita ai precedenti, compromette irrimediabilmente il vincolo fiduciario.

Il Fatto

Un assistente in servizio presso un reparto mobile della Polizia di Stato veniva sottoposto a procedimento disciplinare per fatti emersi in una indagine della Procura di Catania, nell’ambito della quale era indagato per ricettazione e riciclaggio di autoveicoli. La contestazione riguardava la detenzione in un terreno nella sua disponibilità di sei autoveicoli di provenienza furtiva e di parti meccaniche, nonché l’attività di smantellamento finalizzata alla rivendita dei pezzi. L’Amministrazione riteneva irrimediabilmente compromesso il vincolo fiduciario e, considerati anche i precedenti disciplinari e di servizio, irrogava la destituzione dal servizio ai sensi dell’art. 7, comma 2, punti 1, 2 e 4, del D.P.R. n. 737/1981.

Il TAR per la Toscana, Sezione Prima, con sentenza n. 420/2023 respingeva il ricorso. Il dipendente proponeva appello, censurando la valutazione istruttoria, la inutilizzabilità del verbale di interrogatorio, il difetto di motivazione e la sproporzione della sanzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la doglianza sull’uso del verbale di interrogatorio. Le questioni formali sul nulla osta non assumono rilevanza: l’autorizzazione della Procura risulta rilasciata e ciò basta a legittimare l’uso del verbale ai fini disciplinari. Irrilevante è che la firma appartenga ad altro Procuratore, trattandosi di aspetto organizzativo interno, così come il fatto che il nulla osta sia intervenuto dopo il possesso del verbale da parte della Polizia, avendo comunque efficacia sanante.

Quanto alla asserita nullità dell’interrogatorio, essa rileva semmai nel procedimento penale, non in sede disciplinare: il verbale è redatto da pubblico ufficiale che attesta, fino a querela di falso, le dichiarazioni rese, controfirmate dal dichiarante e dal difensore d’ufficio. La giurisprudenza richiamata (Cass. pen. n. 16705/2003) conferma che la nullità derivante dalla tardività dell’avviso va eccepita in sede di interrogatorio, ex art. 182 cod. proc. pen., e la mancata deduzione ne preclude la rilevabilità.

Il principio centrale è che gli errori nella acquisizione delle prove da parte dell’autorità giudiziaria non comportano l’automatica inutilizzabilità in sede amministrativa, essendo l’art. 191 cod. proc. pen. regola esclusiva del processo penale (Cons. Stato, Sez. II n. 7824/2021; Sez. III n. 2689/2014). I fatti storici accertati nelle indagini, non esattamente contestati dal dipendente, possono essere valutati in sede disciplinare, dove il contraddittorio viene nuovamente garantito.

Nel merito, il Collegio esclude il vizio istruttorio: a fronte di dichiarazioni precise e circostanziate, non vi era necessità di ulteriori accertamenti, essendo la responsabilità corroborata da un insieme di circostanze riscontrate. Le ritrattazioni rese innanzi alla Commissione non riguardano i fatti ma la sola consapevolezza della provenienza illecita, giustificazione priva di prova e poco credibile per un appartenente alla Polizia. Quanto alla proporzionalità, la Corte chiarisce che la destituzione non è stata comminata per il reato non accertato, ma per la condotta negligente valutata insieme ai precedenti e sintomatica di un modello comportamentale distante dai valori del Corpo. L’appello è pertanto respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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