Obbligo del giudice di valutare il collegamento nel reato continuato (Cass. pen. Sez. 1 n. 5128 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione, l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato grava sul condannato. A fronte di una allegazione che deduca elementi di collegamento tra le singole vicende concrete (quali l’identità dei titoli di reato, del bene materiale, dei luoghi, del complice e la limitata distanza temporale), il giudice dell’esecuzione è tenuto a prendere posizione su tali deduzioni e a valutarne la possibile sussistenza della volizione criminale unitaria, non potendosi limitare alla verifica astratta dei criteri indicatori individuati dalla giurisprudenza di legittimità (quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale e le modalità della condotta). La mancata valutazione degli specifici fatti di reato oggetto delle sentenze di condanna determina l’annullamento dell’ordinanza con rinvio. Al giudizio di rinvio non può partecipare il giudice che ha pronunciato l’ordinanza annullata, in applicazione dei principi sanciti da Corte costituzionale n. 183 del 2013.
Il Fatto
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’istanza di un condannato volta ad ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di due distinte sentenze di condanna. Il giudice aveva motivato il diniego valorizzando esclusivamente la distanza temporale di circa tre mesi intercorsa tra i fatti, ritenendola incompatibile con l’esistenza di un medesimo disegno criminoso.
Avverso tale provvedimento, il condannato ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata considerazione di plurimi elementi di collegamento tra i reati: l’identità dei titoli di reato, la natura dei beni sottratti, la contiguità dei luoghi di commissione, la partecipazione del medesimo complice e la limitata distanza temporale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Nell’accogliere il motivo, la Suprema Corte ha ricordato che, in materia di reato continuato, spetta al condannato che invochi l’applicazione della disciplina in sede esecutiva l’onere di allegare elementi specifici e concreti, non essendo sufficiente il generico riferimento alla contiguità cronologica o all’omogeneità dei titoli di reato, indici che potrebbero deporre per una mera abitualità criminosa.
Tuttavia, la Corte ha precisato che l’onere probatorio non esonera il giudice dell’esecuzione dal dovere di motivare in modo adeguato. Nel caso di specie, il Tribunale si era limitato a valutare gli indici astratti dell’esistenza della volizione unitaria, senza confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive che prospettavano un concreto collegamento tra i fatti. Il giudice di merito, pur essendo chiamato a scrutinare la sussistenza del disegno criminoso unitario, non aveva esaminato i fatti di reato nel loro specifico contesto, omettendo di pronunciarsi sugli elementi fattuali allegati dall’istante.
La Sezione prima, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 28659 del 2017, Gargiulo, ha evidenziato che la verifica deve essere approfondita e condotta in concreto, non potendosi fondare su valutazioni astratte e apodittiche. La motivazione dell’ordinanza impugnata, imperniata esclusivamente sul lasso temporale trascorso tra i reati, senza alcuna considerazione degli altri indicatori e delle allegazioni specifiche, è stata quindi ritenuta insufficiente a sostenere il diniego.
La Corte ha, pertanto, annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione. Tale ultima indicazione è stata espressamente imposta dalla necessità di ottemperare al principio di diritto enunciato da Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 34 e 623 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità del giudice che abbia pronunciato l’ordinanza di rigetto o accoglimento della richiesta di applicazione del reato continuato a partecipare al giudizio di rinvio.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 34 c.p.p. – Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento
- Art. 623 c.p.p. – Annullamento con rinvio