Sequestro preventivo finalizzato alla confisca e periculum in mora (Cass. pen. Sez. III n. 34377 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, può essere fondato sul periculum in mora desunto da elementi fattuali che dimostrano la prosecuzione dell’attività illecita attraverso la costituzione di nuove società, create per sostituire quelle già oggetto di verifica. L’esigenza di anticipare gli effetti della confisca non può essere ancorata alla natura obbligatoria del provvedimento ablatorio, ma va valutata in concreto sulla pericolosità del bene e sulla probabilità del suo utilizzo illecito. In materia di sequestro preventivo il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando o in procedendo e dei vizi di motivazione così radicali da rendere del tutto mancante l’apparato argomentativo.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame, adito ex art. 322 cod. proc. pen., confermava il decreto di sequestro preventivo, a fini di confisca diretta o per equivalente, emesso dal G.i.p. in relazione a reati tributari contestati agli indagati nelle rispettive qualità di amministratori di fatto o di diritto di alcune società. Il provvedimento riguardava il profitto dei reati di cui agli artt. 5 e 2 d.lgs. n. 74 del 2000.

Gli indagati ricorrevano per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al periculum in mora, lamentando un automatismo decisorio collegato alla natura obbligatoria della confisca e l’integrale ripresa, da parte del Tribunale, del contenuto delle informative senza autonoma valutazione.

La Motivazione della Corte

La Corte prende le mosse dalla censura relativa all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., applicabile al riesame cautelare reale per il rinvio dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. I ricorrenti sostenevano che il Tribunale avesse integrato la motivazione del decreto, asseritamente privo di autonoma valutazione. La doglianza è infondata: il G.i.p. aveva richiamato i principi delle Sezioni Unite Ellade, individuando l’esigenza anticipatoria nella particolare abilità degli indagati di compiere reati fiscali tramite società fittizie con funzione di paravento.

La Corte esclude quindi la mancanza di autonoma valutazione, che sola imporrebbe l’annullamento del provvedimento applicativo.

Quanto alle residue censure, il Tribunale aveva valorizzato il contenuto di un’informativa che, all’esito dell’accesso presso lo stabilimento ove le società avevano sede operativa, aveva fatto emergere la presenza di altre società, di lavoratori già in carico alla disciolta società emittente le fatture e di soggetti legati alle pregresse gestioni.

La Corte richiama l’indirizzo consolidato secondo cui, in materia di sequestro preventivo, il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, includendosi i vizi di motivazione così radicali da rendere incomprensibile l’itinerario logico del giudice (Sez. II n. 49739 del 10.10.2023; Sez. II n. 18951 del 14.03.2017). Nel caso concreto la motivazione non rientra in tali ipotesi.

La Corte esclude infine che l’esigenza preventiva non possa desumersi da elementi fattuali astrattamente indicativi anche di un pericolo di reiterazione, e quindi idonei a fondare misure personali. I ricorsi sono rigettati, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *