Bancarotta documentale: dolo specifico e poteri del giudice del rinvio (Cass. pen. Sez. I n. 20917 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori non può essere desunto dalla sola mancata tenuta o dall’occultamento delle scritture contabili, che integrano l’elemento oggettivo del reato, ma deve ricavarsi da circostanze di fatto ulteriori, idonee a illuminare la finalità della condotta. Il giudice del rinvio, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione sull’intera regiudicanda e non è vincolato ai soli punti oggetto della pronuncia rescindente, salvo il limite di non incorrere nuovamente nel vizio rilevato. La qualifica di amministratore di diritto non esclude, di per sé, la configurabilità dell’illecito, né la circostanza che il fallimento segua la cessazione della carica.
Il Fatto
La società, dichiarata fallita, era stata amministrata dal ricorrente in qualità di amministratore di diritto per un periodo compreso tra il 2008 e il 2010. Il Tribunale aveva condannato l’imputato per bancarotta fraudolenta documentale, escludendo la diversa ipotesi di bancarotta impropria da operazioni dolose, con pene accessorie fallimentari fissate in dieci anni. La prima sentenza di appello aveva ridotto la durata delle pene accessorie a tre anni, confermando nel resto.
La Corte di cassazione, con precedente pronuncia rescindente, aveva annullato limitatamente all’elemento soggettivo del reato, rilevando una lacuna motivazionale sul dolo specifico, e dichiarato inammissibile il ricorso nel resto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello. Il giudice del rinvio, confermando la condanna, aveva rideterminato le pene accessorie. Il ricorrente ha proposto nuovo ricorso per cassazione deducendo vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, articolato sul difetto di prova del dolo specifico. I giudici di legittimità richiamano l’orientamento secondo cui integra la bancarotta fraudolenta documentale, e non quella semplice, l’omessa tenuta della contabilità quando lo scopo dell’omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali. L’occultamento delle scritture contabili, che richiede il dolo specifico, costituisce fattispecie autonoma e alternativa rispetto alla fraudolenta tenuta, ipotesi a dolo generico.
Su questo sfondo, la Corte chiarisce che gli elementi dai quali desumere il dolo specifico non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la loro tenuta irregolare: essi rappresentano soltanto gli eventi fenomenici dai quali dipende l’elemento oggettivo del reato. Il dolo deve piuttosto desumersi da circostanze di fatto ulteriori, idonee a illuminare la ratio degli eventi alla luce della finalità di procurare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
Nel caso concreto, il giudice del rinvio ha compiutamente colmato il deficit motivazionale rilevato in sede di annullamento. La Corte ricostruisce gli elementi valorizzati: il periodo di amministrazione dell’imputato, la mancata consegna delle scritture al curatore, gli accertamenti fiscali e di polizia giudiziaria, il rinvenimento di documentazione contabile presso lo studio della commercialista, le fatture emesse nei confronti di una società poi fallita e risultata sconosciuta, i lavoratori formalmente alle dipendenze della fallita ma rinvenuti in cantieri di altra società. Il cuore argomentativo risiede nella correlazione funzionale tra le carenze contabili e operazioni opache realizzate durante la gestione dell’imputato.
La Corte ribadisce che, per effetto dell’annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio deve riesaminare per intero la regiudicanda con pieni poteri di cognizione, senza doversi soffermare sui soli punti oggetto della pronuncia rescindente. I rilievi del ricorrente risultano in parte versati in fatto, in altra parte assertivi. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, poiché all’imputato viene contestata l’omessa tenuta della contabilità per tutto il periodo della carica, non la mancata presentazione alla curatela. Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili: confermata la condanna, resta corretta la rideterminazione delle pene accessorie fallimentari. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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