Condizione inesigibile annulla sospensione condizionale per difetto motivazione (Cass. pen. Sez. 3 n. 13002 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice che intenda subordinare il beneficio al pagamento di una somma è tenuto a motivare, sia pure sommariamente, sulla possibilità per il condannato di adempiere, qualora siano stati addotti da quest’ultimo, o emergano dagli atti, elementi concreti che possano far dubitare della sua capacità economica. La subordinazione del beneficio a una condizione inesigibile contrasta con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e con la funzione rieducativa della pena di cui all’art. 27 Cost.. La mancata motivazione sul punto determina l’annullamento con rinvio, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., della sola statuizione relativa alla condizione, con conseguente irrevocabilità dell’affermazione di penale responsabilità.

Il Fatto

La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 25 giugno 2025, aveva confermato la decisione di primo grado, condannando l’imputato, quale legale rappresentante di una società, alla pena di due anni di reclusione per il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, per essersi avvalso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Il beneficio della sospensione condizionale della pena era stato subordinato al pagamento dell’imposta evasa.

Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, la mancata motivazione in ordine alla richiesta di revoca di tale condizione, stante la sua incapacità economica, comprovata dalla percezione del reddito di cittadinanza.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dapprima dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, volto a censurare il giudizio di colpevolezza fondato su indizi gravi, precisi e concordanti. I giudici di legittimità hanno evidenziato come le censure si risolvessero in una mera richiesta di rivalutazione del merito probatorio, non confrontandosi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Quanto alla pretesa inversione dell’onere della prova, la Corte ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni semplici, dell’onere di allegazione a carico dell’imputato. Sebbene l’ordinamento processuale non ponga un onere probatorio in capo all’imputato, questi è comunque tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze che, ove riscontrati, possano volgere il giudizio in suo favore. In tale prospettiva è stato evocato il principio della c.d. “vicinanza della prova”, secondo cui, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, spetta all’imputato allegare o provare il contrario.

Il secondo motivo di ricorso è stato, invece, ritenuto fondato. La Corte ha riconosciuto che il giudice di merito aveva fornito una motivazione non apparente in ordine al diniego delle attenuanti generiche, essendo tale valutazione insindacabile in sede di legittimità. Tuttavia, è emerso un vizio di omessa motivazione circa la richiesta di revoca della condizione sospensiva. La Corte territoriale aveva infatti ignorato la doglianza dell’imputato, che, allegando la propria incapacità economica, aveva chiesto la rimozione della condizione apposta al beneficio.

Richiamando il principio secondo cui una condizione inesigibile contrasterebbe con gli artt. 3 e 27 Cost., la Cassazione ha statuito che il giudice, ove emergano elementi concreti che facciano dubitare della capacità economica del condannato, è tenuto a motivare sulla possibilità di adempimento. Nel caso di specie, la percezione del reddito di cittadinanza, già valorizzata in primo grado, costituiva un principio di prova che imponeva alla Corte d’appello di confrontarsi con la richiesta. Il difetto motivazionale ha pertanto determinato l’annullamento con rinvio limitatamente alla subordinazione del beneficio, con declaratoria di irrevocabilità dell’affermazione di penale responsabilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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